Cassazione Penale, Sentenza n. 23764/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda alcuni immobili siti in Napoli, di proprietà di una donna che assumeva di essere terza estranea rispetto al reato per il quale erano stati condannati altri soggetti, e sui quali era stata disposta la confisca. La ricorrente chiedeva la revoca della confisca in sede esecutiva, sostenendo di aver dimostrato la propria legittima titolarità dei beni, di non aver partecipato al reato, di non aver ricavato alcun vantaggio dall'altrui illecito e di aver agito con la massima diligenza possibile: già nel giugno 2014 aveva inviato una lettera di contestazione dei lavori abusivi, poi aveva perso i contatti con gli occupanti, aveva successivamente intimato una diffida e aveva tentato una composizione della controversia. Secondo la Corte territoriale, invece, tale comportamento rivelava colpevole inerzia e mancanza di buona fede, perché la proprietaria non aveva intrapreso tempestive azioni giudiziarie per ottenere la restituzione del bene, la stipula del definitivo o la risoluzione del preliminare, pur sapendo dell'uso illecito dell'immobile e pur dopo il sequestro penale per abusi edilizi. Con il ricorso per cassazione, la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'ordinanza per aver negato la qualità di terza estranea senza accertare una vera mala fede, e per aver valorizzato come inerzia l'inefficacia delle iniziative poste in essere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si fosse correttamente attenuto ai principi secondo cui il terzo può ottenere la revoca della confisca solo se, oltre a essere estraneo al reato e a non averne tratto vantaggi, dimostri anche la propria buona fede, intesa come non conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza, del collegamento tra il proprio bene e il reato. Nel caso concreto, la motivazione impugnata è stata ritenuta logica e non contraddittoria perché aveva valorizzato la protratta inerzia della proprietaria, la mancata adozione di iniziative effettive per recuperare il bene o per interrompere l'uso illecito, nonché il fatto che le iniziative tardive apparissero solo formali e strumentali. La Corte ha inoltre precisato che il ricorso, in sostanza, chiedeva una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 240 c.p.
la confisca non può essere mantenuta nei confronti del terzo solo se questi è realmente estraneo al reato e in buona fede, con impossibilità di conoscere l'uso illecito del bene usando la diligenza richiesta dal caso concreto.
art. 1147 c.c.
richiamato per distinguere la buona fede penale da quella civilistica: ai fini penali anche la colposa inosservanza di regole di cautela esclude la tutela del diritto del terzo.
art. 44 d.P.R. n. 380/2001
norma richiamata come reato edilizio per il quale era stato disposto sequestro degli immobili e nel cui procedimento la ricorrente risultava coinvolta.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
reato per il quale erano stati condannati i soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la confisca degli immobili.
d.P.R. n. 387/2001
citato nel testo come riferimento al reato edilizio indicato dalla Corte, senza che dal solo testo sia possibile chiarire ulteriormente il contenuto della norma.
d.P.R. n. 380/2001
richiamato come disciplina delle violazioni edilizie per le quali la ricorrente era stata anche imputata nel procedimento relativo agli immobili.
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente dal richiamo ai vizi di violazione di legge e motivazione denunciati in cassazione.
Massime di principio
- Il terzo che rivendichi la restituzione di un bene sottoposto a confisca deve provare non solo la propria titolarità e l'assenza di partecipazione al reato, ma anche la propria buona fede, intesa come impossibilità di conoscere il collegamento del bene al reato usando l'ordinaria diligenza.
- Ai fini della tutela del terzo, la buona fede penale non coincide con quella civilistica: anche una condotta colposa, consistente nell'inosservanza di doverose regole di cautela e nell'inerzia rispetto a segnali evidenti di uso illecito del bene, può escludere la protezione del diritto di proprietà.
- Se il giudice di merito motiva in modo completo e coerente valorizzando la protratta inerzia del proprietario e la tardività o strumentalità delle iniziative assunte, la valutazione sull'assenza di buona fede non è censurabile in cassazione come vizio motivazionale, perché la Corte di legittimità non può sostituire una diversa lettura delle prove.
- La mera attivazione di iniziative formali o tardive non è sufficiente a dimostrare la volontà effettiva di recuperare il bene o di impedirne l'uso illecito, quando il comportamento complessivo del titolare mostri una sostanziale acquiescenza alla disponibilità altrui del bene.
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