Cassazione Penale, Sentenza n. 38343/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aliberti era stato condannato per il reato di diffamazione (art. 595, 3° comma) per un post su Facebook del 25/04/2017 che accusava Mario Santocchio di "cercare di essere candidato alle elezioni politiche in cambio di un finanziamento di 5 milioni di euro ad un gruppo di casalesi capeggiati da Di Caterino". In appello la condanna era stata confermata. In cassazione l'imputato ha dedotto: a) vizio motivazionale perché la sentenza non avrebbe considerato che l'assoluzione di Santocchio dimostrerebbe la natura non criminosa dei fatti contestati (ovvero che Santocchio fosse inconsapevole della caratura criminale dell'interlocutore); b) vizio motivazionale in relazione al rifiuto della causa di giustificazione della provocazione, sostenendo che l'alterazione emotiva provocata da fatti ingiusti può protrarsi nel tempo e che alcuni post offensivi della parte civile sarebbero stati anteriori al post dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso per manifesta infondatezza o per mancanza di specificità, confermando nel merito la valutazione di responsabilità della Corte d'appello. Tuttavia ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, ritenendo che, alla luce della sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale e della giurisprudenza della Cassazione, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione richiede la verifica del requisito di "eccezionale gravità" della condotta. Pertanto la condanna sostanziale resta, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli esclusivamente per rideterminare il trattamento sanzionatorio. Ha altresì condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen., 3° comma (diffamazione)
Norma applicata per la qualificazione del fatto: la pubblicazione su Facebook è stata qualificata come forma di diffamazione a mezzo di pubblicità. La condanna per diffamazione è stata confermata dalla Corte, salvo la valutazione del trattamento sanzionatorio.
art. 13, L. n. 47/1948 (ordinamento della stampa)
Riferimento alla disciplina relativa alla diffamazione a mezzo stampa/mezzi di pubblicità; la Corte ha ritenuto applicabile la ratio anche ai post sui social network, considerati mezzi idonei alla pubblicità dell'offesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai limiti di censura in cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; uso procedurale nel giudizio di cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021
Secondo la Corte, dopo la pronuncia n.150/2021 l'applicazione della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa/mezzi di pubblicità è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta (es. discorsi d'odio, incitazione alla violenza, campagne di disinformazione gravemente lesive compiute con consapevolezza della falsità). Questa interpretazione ha portato la Cassazione ad annullare la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (Sez. 5, n. 13993/17.02.2021, Scaffidi; Sez. 5, n. 28340/25.06.2021, Boccia)
Precedenti applicativi della regola costituzionale: i casi indicano i criteri per ritenere sussistente l'"eccezionale gravità" e per delimitare l'applicazione della pena detentiva per diffamazione. La Corte ha fatto riferimento a tali orientamenti per motivare l'annullamento limitato alla pena.
Sez. 4, n. 9208/15.01.2020 (richiamata)
Orientamento secondo cui, se la Cassazione annulla per sola determinazione della pena confermando la responsabilità, il ricorrente deve rifondere le spese alle parti civili vittoriose, poiché il rinvio non arreca loro pregiudizio.
Massime di principio
- Un post su social network può essere qualificato come diffamazione a mezzo di pubblicità e assoggettato alle regole della legge sulla stampa quando mira a rendere pubblica l'offesa alla reputazione.
- Per invocare la provocazione come giustificazione della reazione diffamatoria occorre che il fatto ingiusto che ha provocato l'ira sia anteriore e connesso temporalmente alla reazione; l'ira protratta non giustifica una condotta posta anteriormente rispetto agli stimoli successivi.
- La conoscenza o la diffusione di una pronuncia giudiziaria (es. assoluzione) è elemento rilevante: l'assenza di prova che l'autore ignorasse l'assoluzione indebolisce le difese basate sulla verità o sul contesto.
- Dopo la sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione richiede l'accertamento dell'"eccezionale gravità" della condotta (es. hate speech, incitazione alla violenza, campagne di disinformazione manifeste e consapevoli). In mancanza, la pena detentiva può essere esclusa o rideterminata.
- Se la Cassazione annulla solo per la determinazione della pena, la responsabilità resta; il giudice di rinvio deve rideterminare il trattamento sanzionatorio e il ricorrente può essere condannato al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38191/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38264/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38268/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38269/2023 del 19/09/2023
- Sentenza penale · 19 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →