Cassazione Penale, Sentenza n. 44108/2024 del 03/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, confermando la custodia cautelare in carcere in vista di procedura estradizionale, ha rigettato la richiesta di misura meno gravosa avanzata dalla difesa. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di fuga, rilevando che l'arresto era avvenuto mentre si trovava negli uffici immigrazione per richiedere protezione internazionale, che la difesa aveva offerto domiciliari con braccialetto elettronico e che era stato prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato a Milano; la Corte di appello aveva invece motivato la custodia in carcere solo sulla base della prossima scadenza del permesso di soggiorno (settembre 2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio. Ha censurato la motivazione come apparente e insufficiente: la decisione non ha preso in considerazione elementi essenziali (gravità dei reati contestati, entità della pena, stabile radicamento in Italia) né ha valutato correttamente il pericolo di fuga secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza. Ha inoltre osservato che la sola scadenza del permesso di soggiorno è un fatto neutro non idoneo da solo a fondare la misura massimamente afflittiva. Si segnala che, per motivi di salute, la custodia in carcere era già stata sostituita con arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma la Corte ha comunque ritenuto necessario annullare e rinviare per colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
Dispositivo richiamato in relazione al presupposto del pericolo di fuga nelle procedure estradizionali; la Corte ha ritenuto che la sola scadenza del permesso di soggiorno non soddisfi il requisito della concretezza e attualità del pericolo di fuga richiesto da questa norma.
art. 714 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di convalida dell'arresto e agli atti preliminari dell'estradizione: la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata non ha considerato né citato adeguatamente i precedenti provvedimenti di convalida emessi ai sensi di tali disposizioni.
art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio guida per la valutazione del pericolo di fuga (giudizio prognostico e indici concreti); la Cassazione richiama l'esigenza che il giudice della cautela applichi i criteri di questa disposizione anche nel contesto dell'estradizione passiva.
Norma che delimita i vizi esaminabili in sede di impugnazione: la Corte ha annullato per violazione di legge e vizio di motivazione, considerandoli vizi rilevanti ai sensi di questa disposizione per la tipologia di provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga in procedura di estradizione deve essere valutato con un giudizio prognostico concreto e attuale, fondato su indici prossimi nel tempo, non su elementi isolati o neutri.
- La sola scadenza del permesso di soggiorno è un elemento neutro e, di per sé, non giustifica l'applicazione della misura più afflittiva (custodia in carcere).
- Il giudice deve motivare espressamente la valutazione dei rischi di fuga considerando la gravità del reato contestato, l'entità della pena ipotizzabile e il grado di radicamento dell'estradando nel territorio (es. lavoro stabile, legami familiari).
- Proposte concrete di misure alternative (arresti domiciliari + braccialetto elettronico) e l'esistenza di un contratto di lavoro stabile costituiscono indici rilevanti a favore della sostituzione della custodia in carcere.
- Il provvedimento cautelare deve tener conto dei precedenti atti della procedura estradizionale (convalide, provvedimenti ai sensi degli artt. 714 ss.) e darne conto nella motivazione.
- La sostituzione della custodia per motivi di salute non esclude il controllo di legittimità e la necessità di una motivazione adeguata in ordine al pericolo di fuga; il giudice di rinvio dovrà colmare le lacune motivazionali.
- In caso di dubbio sulla sussistenza di un rischio concreto e attuale di sottrazione, il principio di proporzionalità impone di preferire misure meno afflittive idonee a garantire l'esecuzione dell'estradizione.
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