Sentenza n. 2652/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dall’Associazione in data 24 agosto 2025, avente ad oggetto “Istanza di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 e dell’art. 3-sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006” nonché per l’accertamento del diritto dell’Associazione all’accesso integrale agli atti richiesti con l’istanza del 24 agosto 2025, e per la conseguente condanna delle resistenti ad esibire gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso, secondo le modalità che saranno prescritte da codesto TAR, con contestuale nomina, per il caso in cui esse non ottemperino, di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego, o comunque mancato integrale riscontro, sull’istanza di accesso ambientale e documentale relativa agli eventi concertistici presso il Circo Massimo
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha presentato il 24 agosto 2025 un’istanza di accesso all’informazione ambientale ai sensi del d.lgs. 195/2005 e dell’art. 3-sexies d.lgs. 152/2006, nonché un’istanza di accesso documentale ai sensi della l. 241/1990 e del d.P.R. 184/2006. La richiesta riguardava gli atti autorizzativi e gli atti presupposti, connessi e richiamati relativi agli eventi concertistici programmati presso il Circo Massimo tra settembre 2025 e l’estate 2026, inclusi verbali, pareri, nulla osta e atti concernenti i limiti acustici e la tutela del suolo, del territorio e del patrimonio culturale dagli effetti delle vibrazioni. L’associazione deduceva il proprio interesse alla conoscenza in ragione delle finalità statutarie di tutela del territorio e del paesaggio dell’Aventino e delle possibili ripercussioni delle vibrazioni sulle criticità idro-geomorfologiche e sulle cavità presenti nel sottosuolo. La Soprintendenza Capitolina aveva comunicato il 17 settembre 2025 l’autorizzazione di un solo evento, mentre l’associazione affermava che risultavano programmati ulteriori eventi, tra cui il concerto di Capodanno 2026 e un concerto previsto per settembre 2026. Roma Capitale sosteneva che l’istanza fosse stata riscontrata, almeno in parte, dalla Soprintendenza Capitolina e dal Dipartimento Ambiente, mentre il Dipartimento Grandi Eventi non aveva fornito direttamente riscontro ritenendo competente la sola Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la richiesta di accesso era stata parzialmente soddisfatta mediante i riscontri forniti dalla Soprintendenza Capitolina e dal Dipartimento Ambiente. Per la parte già ostesa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha invece accolto il ricorso quanto alla documentazione relativa al Concerto di Capodanno 2026, precisando che l’evento era stato direttamente organizzato da Roma Capitale e non semplicemente autorizzato, nonché quanto alla documentazione relativa all’ulteriore evento programmato per settembre 2026. Roma Capitale è stata ordinata a consentire l’accesso a tali documenti entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195
Disciplina l’accesso all’informazione ambientale, invocato dall’associazione per ottenere la documentazione concernente gli eventi e i loro possibili effetti sul territorio e sul patrimonio culturale.
art. 3-sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’istanza di accesso all’informazione ambientale.
l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata quale base dell’istanza di accesso documentale.
art. 7, comma 2, d.P.R. 184/2006
l’accesso “a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento”
È richiamato dall’associazione per sostenere l’estensione dell’accesso agli ulteriori documenti richiamati o connessi agli atti richiesti.
artt. 35 e ss. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117
Individuano il quadro normativo dell’associazione di promozione sociale ricorrente, iscritta al RUNTS.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione abbia fornito un riscontro soltanto parziale a un’istanza di accesso, la controversia cessa limitatamente alla documentazione effettivamente ostesa, mentre il giudice deve esaminare nel merito la parte residua della domanda.
- L’ordine giudiziale di esibizione può riguardare anche la documentazione relativa a un evento direttamente organizzato dall’amministrazione, e non soltanto gli atti formalmente qualificati come autorizzazioni, quando tali documenti rientrino nell’oggetto dell’istanza di accesso.
- La sopravvenuta ostensione di una parte dei documenti richiesti comporta la cessazione della materia del contendere per quella parte, ma non esclude l’accoglimento della domanda quanto ai documenti ulteriori rimasti privi di ostensione.
- L’accesso richiesto da un’associazione per finalità statutarie di tutela del territorio e del paesaggio può essere esaminato con riferimento alla documentazione concernente eventi potenzialmente incidenti sulle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale dell’area interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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