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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17130/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento fondata su una scrittura di ricognizione di debito e promessa di pagamento, accolta in primo grado e poi rigettata in appello. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale, articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c. sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’atto di appello dell’avversario; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1241 ss. c.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contestando la parte della motivazione in cui il giudice di merito aveva affermato l’esistenza di un controcredito dell’appellante e la possibilità di compensazione, deducendo che tale controcredito non sarebbe stato provato e che la compensazione sarebbe stata applicata in modo erroneo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.: mancava un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali e la specifica indicazione, con trascrizione o sintesi, degli atti richiamati e delle difese svolte nei gradi di merito. La Corte ha inoltre rilevato che la successiva istanza di decisione collegiale e la memoria non potevano integrare o emendare un ricorso già carente nei suoi requisiti essenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale, perché non riportava il contenuto degli atti richiamati né delle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre affermato che, nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2023, l’istanza di decisione non può essere usata per integrare i motivi del ricorso o sanare le carenze dei requisiti di contenuto-forma dell’atto introduttivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sulla specificità dei motivi di appello

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio denunciato in cassazione

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione legale

  • art. 1241 ss. c.c.

    richiamato per sostenere la possibilità di compensazione legale o giudiziale

  • art. 2959 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della prescrizione e della relativa inammissibilità della deduzione

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    richiede l’esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti richiamati a pena di inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    il procedimento accelerato non consente di integrare o emendare il ricorso con successive difese

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese in caso di definizione conforme alla proposta accelerata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    indicato quale base della nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel ragionamento sul contenuto necessario dell’esposizione dei fatti e delle prove

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna aggravata a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l’esposizione dei fatti e l’indicazione degli atti richiamati devono essere autosufficienti: la Corte deve poter comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza attingere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.
  • La carenza dei requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. determina inammissibilità del ricorso, anche quando le doglianze siano articolate in modo analitico nei motivi.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., le difese successive alla proposizione del ricorso possono solo chiarire o illustrare motivi già validamente formulati, ma non integrarli né sanare omissioni originarie.
  • La parte ricorrente che deduca un vizio di appello o la confusione dell’atto impugnato deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale degli atti e delle difese rilevanti, perché altrimenti la censura resta non verificabile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può applicare la disciplina delle spese aggravate e delle ulteriori somme previste per le definizioni conformi alla proposta accelerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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