Cassazione Penale, Sentenza n. 3935/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo per rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per presunta violazione dell'art. 3 CEDU a causa della detenzione in celle con spazio individuale inferiore a 3 mq. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 35-ter ord. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici avevano ritenuto compensati i periodi in celle anguste tramite attività intramurarie non adeguatamente dimostrate
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato a questioni di diritto (disciplinate dall'art. 35-bis ord. pen.), ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 6551/2020) secondo cui fattori compensativi congiunti (breve durata della detenzione in spazi <3 mq, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento esterno alla cella mediante attività) possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte ha condiviso le valutazioni di merito: i periodi in celle sotto i 3 mq sono stati brevi e accompagnati da ore d'aria, accesso a docce e finestre, attività ricreative/sportive e progetti formativi; pertanto non è stato ravvisato il diritto al rimedio risarcitorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen. (ord. pen., L. 26 luglio 1975, n. 354)
Norma che disciplina i rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo; applicata per valutare se sussiste diritto al risarcimento in caso di spazio individuale in cella inferiore a 3 mq, tenendo conto di fattori compensativi
art. 35-bis ord. pen., comma 4-bis
Disciplina il reclamo giurisdizionale e i limiti del controllo; la cassazione in materia è ammessa solo per violazione di legge, per cui il sindacato sul fatto è limitato
art. 3 CEDU
Divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti; la disponibilità in cella di uno spazio individuale inferiore a 3 mq determina una presunzione di violazione che può essere superata da fattori compensativi
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha rilevato l'inappropriatezza del rimando difensivo in cassazione quando il sindacato è limitato a questioni di diritto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione
Sentenza Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020 (depositata 2021)
Giurisprudenza guida: stabilisce che, in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, fattori compensativi congiunti (breve durata della detenzione in spazi <3 mq, condizioni dignitose, accesso sufficiente ad attività esterne alla cella) possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; per spazi tra 3 e 4 mq la valutazione è complessiva e bilanciata
Massime di principio
- La disponibilità in cella di uno spazio individuale inferiore a 3 mq genera una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, ma tale presunzione può essere superata se sono dimostrati congiuntamente fattori compensativi: brevità del periodo in condizioni anguste, condizioni igienico-sanitarie e di illuminazione/areazione dignitose, e sufficiente tempo fuori dalla cella tramite attività ricreative, sportive o formative
- Quando lo spazio individuale è compreso tra 3 e 4 mq la valutazione è più sfumata e richiede un esame unitario di fattori positivi e negativi: non basta un singolo elemento compensativo
- In sede civile o di reclamo i giudici di merito esaminano fatti e prove (relazioni dell'amministrazione penitenziaria, registri, attestazioni di partecipazione ad attività, planimetrie); in cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto: quindi è essenziale che nella fase di merito siano prodotti elementi fattuali e documentali solidi
- Per chi contesta condizioni detentive è cruciale raccogliere e documentare prove concrete: misurazioni delle celle, fotografie, registrazioni delle ore d'aria e delle attività svolte, relazioni sanitarie e testimonianze; per la difesa dell'amministrazione sono decisive le relazioni dettagliate degli istituti
- La semplice affermazione della non dimostrazione delle compensazioni è insufficiente se l'atto impugnato riporta relazioni e dati concreti; viceversa, l'assenza di prove delle attività e del tempo fuori dalla cella rafforza la tesi del detenuto
- Chi intende ricorrere in cassazione deve articolare profili di diritto (violazione di legge) e non limitarsi al vizio di motivazione o alla rinnovazione della valutazione di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →