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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3935/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo per rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per presunta violazione dell'art. 3 CEDU a causa della detenzione in celle con spazio individuale inferiore a 3 mq. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 35-ter ord. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici avevano ritenuto compensati i periodi in celle anguste tramite attività intramurarie non adeguatamente dimostrate

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato a questioni di diritto (disciplinate dall'art. 35-bis ord. pen.), ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 6551/2020) secondo cui fattori compensativi congiunti (breve durata della detenzione in spazi <3 mq, condizioni dignitose, sufficiente libertà di movimento esterno alla cella mediante attività) possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU. La Corte ha condiviso le valutazioni di merito: i periodi in celle sotto i 3 mq sono stati brevi e accompagnati da ore d'aria, accesso a docce e finestre, attività ricreative/sportive e progetti formativi; pertanto non è stato ravvisato il diritto al rimedio risarcitorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen. (ord. pen., L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Norma che disciplina i rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 CEDU in ambito detentivo; applicata per valutare se sussiste diritto al risarcimento in caso di spazio individuale in cella inferiore a 3 mq, tenendo conto di fattori compensativi

  • art. 35-bis ord. pen., comma 4-bis

    Disciplina il reclamo giurisdizionale e i limiti del controllo; la cassazione in materia è ammessa solo per violazione di legge, per cui il sindacato sul fatto è limitato

  • art. 3 CEDU

    Divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti; la disponibilità in cella di uno spazio individuale inferiore a 3 mq determina una presunzione di violazione che può essere superata da fattori compensativi

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha rilevato l'inappropriatezza del rimando difensivo in cassazione quando il sindacato è limitato a questioni di diritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione

  • Sentenza Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020 (depositata 2021)

    Giurisprudenza guida: stabilisce che, in tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, fattori compensativi congiunti (breve durata della detenzione in spazi <3 mq, condizioni dignitose, accesso sufficiente ad attività esterne alla cella) possono superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU; per spazi tra 3 e 4 mq la valutazione è complessiva e bilanciata

Massime di principio

  • La disponibilità in cella di uno spazio individuale inferiore a 3 mq genera una presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, ma tale presunzione può essere superata se sono dimostrati congiuntamente fattori compensativi: brevità del periodo in condizioni anguste, condizioni igienico-sanitarie e di illuminazione/areazione dignitose, e sufficiente tempo fuori dalla cella tramite attività ricreative, sportive o formative
  • Quando lo spazio individuale è compreso tra 3 e 4 mq la valutazione è più sfumata e richiede un esame unitario di fattori positivi e negativi: non basta un singolo elemento compensativo
  • In sede civile o di reclamo i giudici di merito esaminano fatti e prove (relazioni dell'amministrazione penitenziaria, registri, attestazioni di partecipazione ad attività, planimetrie); in cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto: quindi è essenziale che nella fase di merito siano prodotti elementi fattuali e documentali solidi
  • Per chi contesta condizioni detentive è cruciale raccogliere e documentare prove concrete: misurazioni delle celle, fotografie, registrazioni delle ore d'aria e delle attività svolte, relazioni sanitarie e testimonianze; per la difesa dell'amministrazione sono decisive le relazioni dettagliate degli istituti
  • La semplice affermazione della non dimostrazione delle compensazioni è insufficiente se l'atto impugnato riporta relazioni e dati concreti; viceversa, l'assenza di prove delle attività e del tempo fuori dalla cella rafforza la tesi del detenuto
  • Chi intende ricorrere in cassazione deve articolare profili di diritto (violazione di legge) e non limitarsi al vizio di motivazione o alla rinnovazione della valutazione di fatto

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