Sentenza del 19/10/2018 n. 26423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e recuperato imposte di registro, ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi, ritenendo l'appartamento un'abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, poiché la superficie utile, includendo una loggia-limonaia, superava i 240 mq. Il contribuente sosteneva che la loggia fosse aperta e non computabile, con superficie complessiva inferiore alla soglia, e contestava inoltre la validità e l'utilizzabilità degli accertamenti dell'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i quattro motivi di ricorso relativi alla validità dell'avviso, all'acquisizione della relazione tecnica e alla motivazione della sentenza. Ha però rilevato d'ufficio che la normativa successiva aveva modificato il criterio per individuare gli immobili esclusi dall'agevolazione, sostituendo il parametro delle caratteristiche di lusso con quello della categoria catastale. Poiché la sanzione riguardava una dichiarazione relativa a caratteristiche non più rilevanti secondo la nuova disciplina, il principio del favor rei imponeva l'eliminazione retroattiva della sanzione, purché non definitiva. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni, che sono state annullate; è rimasto fermo il recupero delle imposte ordinarie. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
abitazione di lusso è l'unità immobiliare avente una superficie utile complessiva superiore a mq. 240, con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti macchina
Per gli acquisti anteriori al 1° gennaio 2014, la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso e la conseguente esclusione dall'agevolazione prima casa dipendevano dalle caratteristiche oggettive e dalla superficie dell'immobile. La loggia, se parte integrante e indispensabile dell'abitazione, poteva essere inclusa nel calcolo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
L'avviso di rettifica è valido se indica i presupposti dell'accertamento, le ragioni giuridiche e l'atto o gli elementi su cui si fonda. Gli elementi acquisiti nel processo possono essere valutati come risultanze istruttorie per verificare la fondatezza dell'accertamento, senza modificare necessariamente la motivazione originaria dell'avviso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Le contestazioni relative all'acquisizione o all'utilizzabilità di un mezzo istruttorio devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito; non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, commi 1 e 5
Dal 1° gennaio 2014 l'esclusione dall'agevolazione prima casa non dipende più dai parametri edilizi e dimensionali del D.M. 2 agosto 1969, ma dall'iscrizione dell'immobile nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La modifica non si applica retroattivamente per determinare le imposte dovute su trasferimenti anteriori, come quello del 2004.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2
nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile
Il principio del favor rei opera anche in materia tributaria e impone l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, anche d'ufficio e in ogni fase del giudizio, quando la sanzione non sia divenuta definitiva.
D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, nota II-bis, art. 1
La disciplina prevedeva il recupero delle imposte ordinarie e l'applicazione di una sanzione in caso di dichiarazione mendace sui requisiti dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa. Dopo la modifica normativa, la dichiarazione relativa alle caratteristiche di lusso non costituisce più il presupposto rilevante per la sanzione.
Massime di principio
- Per gli acquisti immobiliari anteriori al 1° gennaio 2014, la verifica dell'agevolazione prima casa va effettuata secondo i criteri allora vigenti, inclusi i parametri di superficie e le caratteristiche di lusso del D.M. 2 agosto 1969.
- Nel calcolo della superficie utile possono essere inclusi anche vani formalmente denominati logge o limonaie quando, in concreto, costituiscono parte integrante e indispensabile dell'abitazione e sono necessari per il collegamento tra i locali.
- La normativa successiva che modifica i presupposti sostanziali dell'agevolazione non elimina automaticamente il debito d'imposta relativo a un trasferimento precedente, ma può incidere sulle sanzioni in applicazione del principio del favor rei.
- Le sanzioni tributarie non possono essere applicate quando la condotta contestata non costituisce più violazione secondo la legge successiva, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
- Le contestazioni sull'acquisizione o sull'utilizzabilità di prove e relazioni tecniche devono essere formulate nei precedenti gradi di giudizio; proporle per la prima volta in cassazione comporta normalmente l'inammissibilità.
- La validità dell'avviso di accertamento si valuta in base alla sua motivazione originaria; le successive verifiche giudiziali possono servire a confermare o smentire i fatti contestati, senza necessariamente determinare una nuova motivazione dell'atto.
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