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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/149

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/149 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del lievito Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi per agnelli e cavalli, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della sussistenza delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Contestualmente, abroga i precedenti regolamenti di autorizzazione per gli impieghi relativi ad agnelli e cavalli. Sono inoltre stabilite specifiche condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per le scorte esistenti.

Rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni settoriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, qualificato come additivo zootecnico. Riguarda in particolare i mangimi destinati ai cavalli e agli agnelli, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza. Sono previste misure transitorie per le scorte prodotte ed etichettate prima del 25 febbraio 2020; per tali prodotti è consentita la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinnovo dell’autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/149 rinnova l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, già autorizzato come additivo per mangimi per agnelli e cavalli. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla verifica che permangono le condizioni per l’autorizzazione, anche alla luce del parere favorevole dell’EFSA del 26 febbraio 2019.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, chiedendo altresì la classificazione dell’additivo nella categoria degli "additivi zootecnici". Dalla valutazione emerge che l’additivo continua a essere sicuro per animali bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente alle condizioni autorizzate; l’EFSA ha però rilevato che il prodotto è irritante per gli occhi.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, identificato con il numero 4b1711 e commercializzato dal titolare Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione da Lallemand SAS. L’autorizzazione riguarda due destinazioni d’uso: cavalli e agnelli. L’atto si applica all’interno dell’Unione ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 25 febbraio 2020.

Classificazione dell’additivo e condizioni quantitative

L’allegato colloca l’additivo nella categoria degli additivi zootecnici. Per i cavalli, il gruppo funzionale è quello dei "promotori della digestione"; per gli agnelli, quello degli "stabilizzatori della flora intestinale". La composizione dell’additivo è descritta come preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con tenore minimo di:

  • 1 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma rivestita;
  • 2 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma non rivestita.

Per il mangime completo, con tasso di umidità del 12%, è indicato un tenore minimo di 3,0 × 10^9 CFU/kg.

Requisiti tecnici e metodi di analisi

La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Il controllo quantitativo deve essere effettuato mediante metodo di inclusione su piastra con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009), mentre l’identificazione avviene tramite PCR (CEN/TS 15790:2008). L’allegato rinvia inoltre al laboratorio di riferimento per le informazioni dettagliate sui metodi di analisi.

Prescrizioni d’uso e tutela della salute degli utilizzatori

Il regolamento impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresa la protezione degli occhi.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Con il rinnovo dell’autorizzazione, il regolamento abroga i regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009. L’effetto è quello di sostituire il precedente quadro autorizzatorio con una nuova disciplina unitaria riferita al medesimo additivo per i due impieghi considerati.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, il regolamento consente che il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2020 in conformità alle regole previgenti, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’additivo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, alle condizioni indicate nell’allegato. L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici"; per i cavalli rientra nel gruppo funzionale "promotori della digestione", mentre per gli agnelli nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale".

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009, che avevano autorizzato impieghi precedenti del medesimo additivo.

Regime transitorio per scorte esistenti

Ai sensi dell’articolo 3, il Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 di cui al regolamento (CE) n. 910/2009, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed ეტichettati prima del 25 febbraio 2020 in conformità alle norme allora vigenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Condizioni di impiego e misure di protezione

L’allegato prevede, per cavalli e agnelli, un tenore minimo del prodotto di 1 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma rivestita oppure 2 × 10^10 CFU/g nella forma non rivestita; il tenore minimo nel mangime completo è pari a 3,0 × 10^9 CFU/kg con un tasso di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione degli occhi.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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