Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10935/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, e conseguentemente per l’annullamento e/o la riforma: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. - delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.

Giustizia amministrativa202412502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bandi e decreti ministeriali che prevedono la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nonché graduatorie definitive prive dei nominativi dei candidati idonei non vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e uffici scolastici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, avendo superato la soglia minima delle prove concorsuali ma non essendo rientrati tra i vincitori nei limiti dei posti banditi, hanno impugnato la disciplina concorsuale e le graduatorie definitive nella parte in cui non prevedono l'inserimento e la pubblicazione dei nominativi di tutti gli idonei. Hanno dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 15 TFUE, dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 l. n. 241/1990, dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 7 e 8 d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 400, comma 15, d.lgs. n. 297/1994, degli artt. 1 e 19 d.lgs. n. 33/2013, degli artt. 11 e 15 d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, leale collaborazione, legittimo affidamento e favor partecipationis. Secondo i ricorrenti, la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei impedirebbe di controllare la correttezza delle operazioni concorsuali, di verificare le possibilità di scorrimento e di tutelare le proprie chance di assunzione. È stata inoltre chiesta la rimessione alla Corte costituzionale delle norme regolatrici della procedura per contrasto con gli artt. 1, 3, 97 e 117 Cost., in relazione ai principi sovranazionali di trasparenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto inammissibile per carenza originaria di un interesse concreto e attuale, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato la prossimità del proprio punteggio a quello utile per l'assunzione né una concreta utilità derivante dalla pubblicazione della graduatoria degli idonei. La posizione dell'idoneo è infatti una mera aspettativa all'assunzione e non sussiste un diritto allo scorrimento, che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. L'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, norma primaria istitutiva della procedura, impone la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti banditi, prevedendo soltanto l'eventuale integrazione per rinunce dei vincitori; non impone quindi la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei. Il bando e i decreti ministeriali si sono conformati a tale previsione legislativa. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce né la conoscenza del punteggio individuale, disponibile nell'area riservata del candidato, né l'esercizio del diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti. La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e coerente con le esigenze di celerità delle procedure concorsuali annuali collegate al PNRR, senza violazione di norme costituzionali o sovranazionali. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un diritto allo scorrimento. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile quando difetta un interesse concreto e attuale; il TAR ha ravvisato tale carenza nella mancata dimostrazione di una concreta utilità derivante dalla pubblicazione della graduatoria degli idonei.

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73/2021, conv. con l. n. 106/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disciplina primaria delle procedure concorsuali PNRR prevede la pubblicazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti banditi e consente l'integrazione in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione di una graduatoria generale comprendente tutti gli idonei.

  • art. 9 D.D. n. 2575/2023

    La lex specialis si conforma alla legge primaria prevedendo la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori.

  • art. 12 D.M. n. 205/2023 e n. 206/2023

    è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso

    La graduatoria dei vincitori è limitata, al massimo, ai posti banditi, con integrazione entro tale limite in caso di rinunce e con candidati che abbiano superato la soglia minima.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025

    La successiva integrazione delle graduatorie dei vincitori nella misura del 30% è stata richiamata come conferma della possibilità di procedere a integrazioni senza necessità di pubblicare previamente un elenco generale degli idonei.

  • art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025

    Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali

    La disposizione assicura ai partecipanti l'accesso riservato alle informazioni relative all'esito della partecipazione, conciliando trasparenza e minimizzazione dei dati personali.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    La controversia è stata trattata con il rito PNRR, applicabile alle controversie relative alle procedure interessate dalla disciplina speciale.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata proposta in via consequenziale, ma il rigetto della domanda di annullamento ha escluso ogni accoglimento.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria speciale stabilisce che la graduatoria concorsuale sia formata e pubblicata entro il limite dei posti banditi, prevedendo soltanto l'integrazione per rinunce o sopravvenienze nei limiti previsti, l'amministrazione non è tenuta a pubblicare una graduatoria generale comprendente tutti i candidati idonei non vincitori.
  • Il candidato che abbia superato la soglia minima di idoneità, ma non sia rientrato tra i vincitori, vanta una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto allo scorrimento della graduatoria, la cui attivazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione secondo la disciplina applicabile.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non lede di per sé il diritto di conoscenza e di difesa dei partecipanti quando questi possano ottenere il dettaglio del proprio punteggio tramite area riservata o mediante accesso agli atti, e possano verificare gli eventuali scorrimenti attraverso tali strumenti.
  • L'interesse a impugnare la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei deve essere concreto e attuale: non è sufficiente un interesse meramente conoscitivo o il richiamo astratto a future possibilità di assunzione, occorrendo la dimostrazione di una concreta utilità derivante dall'accoglimento del ricorso.
  • La previsione speciale di graduatorie limitate ai vincitori può essere ritenuta ragionevole, anche in deroga alla disciplina generale dei concorsi, quando sia collegata a procedure caratterizzate da cadenza annuale, esigenze di celerità e obiettivi di reclutamento connessi al PNRR.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.