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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 477 del 13 novembre 2024

Giustizia amministrativa202501192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 477 del 13 novembre 2024, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità non corrisposte, oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato il 13 dicembre 2024. Dopo la notifica alla sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi perché diretti all’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale e li ha accolti, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Arezzo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto compiuto prima della proposizione dei ricorsi per ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare l’integrale esecuzione entro un termine determinato e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con l’individuazione dei relativi poteri e termini.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del titolo giudiziale può essere accertata sulla base dell’assenza, negli atti di causa, di elementi comprovanti l’adempimento, soprattutto quando l’amministrazione resistente, pur costituita, non contesti nel merito la pretesa creditoria.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, con commisurazione agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • In presenza di più ricorsi diretti all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale, il giudice può disporne la riunione e definirli con un’unica pronuncia di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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