Cassazione Civile, Ordinanza n. 31270/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha agito per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi della legge n. 117 del 1988, lamentando l'illegittimità dell'attività svolta nell'ambito delle indagini preliminari e delle misure cautelari adottate nel procedimento penale a suo carico. In fatto, dopo il fermo di polizia giudiziaria e la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, vi erano state inizialmente condanne in primo e secondo grado, poi annullate in Cassazione; la vicenda si era conclusa con assoluzione definitiva per i reati contestati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo: 1) non applicabile retroattivamente la riforma della legge n. 117 del 2015 ai fatti anteriori; 2) maturata la decadenza dall'azione risarcitoria, perché il termine biennale decorreva dal momento in cui i provvedimenti cautelari non erano più revocabili o modificabili, e non dalla definizione finale dell'intera vicenda con la sentenza di Cassazione del 2015. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione delle norme costituzionali e della legge di riforma del 2015 per sostenere che la disciplina sopravvenuta dovesse applicarsi ai fatti ancora "giustiziabili"; e violazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 per sostenere che la decadenza dovesse decorrere dalla sentenza conclusiva della Cassazione, in ragione dell'unicità del fatto illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato l'assunto sulla retroattività della riforma del 2015, osservando che la legge non contiene una disciplina transitoria che consenta di applicare il nuovo art. 2 ai fatti illeciti anteriori. Ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui, quando il danno sia ricondotto all'adozione di un provvedimento cautelare o comunque a provvedimenti per i quali esistono rimedi specifici, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esauriti tali rimedi e il provvedimento non sia più revocabile o modificabile; perciò non rileva la successiva definizione dell'intera vicenda processuale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello solo per respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello; non è oggetto della decisione di legittimità.
legge n. 117 del 1988
Disciplina la responsabilità civile dei magistrati e l'azione risarcitoria contro lo Stato; la Corte ribadisce che, per i fatti anteriori alla riforma, resta applicabile il testo originario dell'art. 2 e che opera la decadenza biennale di cui all'art. 4, comma 2.
art. 2 legge n. 117 del 1988
Nel testo originario era applicabile ratione temporis ai fatti di causa; la riforma del 2015 non ha efficacia retroattiva in assenza di espressa previsione transitoria.
art. 4, comma 2, legge n. 117 del 1988
Il termine biennale di decadenza decorre quando il provvedimento cautelare non sia più revocabile o modificabile, dopo l'esaurimento dei rimedi esperibili, e non dalla definizione finale dell'intero processo se il danno deriva da quel provvedimento.
art. 11 preleggi
È richiamato per escludere la retroattività della legge sopravvenuta in assenza di espressa disposizione.
art. 28 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte ribadisce che una disciplina retroattiva sarebbe essa stessa problematica sotto il profilo dell'eguaglianza.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte richiama la giurisprudenza che esclude la necessità di retroattività della riforma per garantire tutela effettiva.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte lo richiama nel quadro della compatibilità costituzionale della disciplina non retroattiva.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione alla CEDU; la Corte esclude il contrasto della mancata retroattività con tale parametro.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la retroattività della nuova disciplina porrebbe problemi di compatibilità anche con la Convenzione.
art. 375 c.p.c.
Usato per escludere la trattazione in pubblica udienza, poiché la questione non è di particolare rilevanza e risulta già compiutamente affrontata dalla giurisprudenza.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso, perché le censure si pongono in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 4, comma 1, legge n. 117 del 1988
Richiamato solo per distinguere la diversa ipotesi di competenza territoriale unitaria nei casi di cooperazione di più giudici nella medesima vicenda.
art. 11 c.p.p.
Richiamato per il criterio di competenza territoriale nei giudizi di responsabilità ex l. n. 117 del 1988 quando ricorra la fattispecie unitaria considerata dalle Sezioni Unite del 2018.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è disatteso.
legge n. 18 del 2015
Riforma della responsabilità civile dei magistrati; la Corte afferma che non contiene una norma transitoria con efficacia retroattiva sui fatti anteriori.
Massime di principio
- La legge di riforma della responsabilità civile dei magistrati non si applica retroattivamente ai fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in mancanza di una espressa disciplina transitoria; il principio di irretroattività resta il criterio ordinario di regolazione.
- In materia di responsabilità per provvedimenti cautelari, il termine biennale di decadenza decorre quando il provvedimento non sia più revocabile o modificabile dopo l'esaurimento dei rimedi processuali previsti, non già dalla definizione finale dell'intero procedimento se il danno si ricollega a quel singolo provvedimento.
- L'orientamento giurisprudenziale consolidato è idoneo a rendere inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso che si limiti a riproporre tesi incompatibili con tale indirizzo senza offrire argomenti nuovi o decisivi.
- La fattispecie di danno derivante da indagini preliminari e da misure cautelari va distinta dall'ipotesi, diversa, di responsabilità unitaria per fatti commessi da più giudici nel medesimo processo: la regola sulla decorrenza della decadenza resta ancorata alla rimozione o non più modificabilità del provvedimento lesivo.
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