Sentenza n. 126/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ordinanza prot. 067861 del 16.11.2019 - Reg. Gen. Ord. n. 676 - del Comune di Monopoli, notificata in data 22.11.2019; - della comunicazione del Comando della Polizia Locale prot. n. 66119 dell’8.11.2019; - del verbale di sopralluogo del 7.11.2019 del Comando della Polizia Locale, ove esistente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di quattro manufatti in muratura e di un piazzale in calcestruzzo realizzati in assenza di titolo edilizio, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione deducendo, con il primo motivo, difetto di istruttoria e omessa motivazione rafforzata. Ha sostenuto che le opere, realizzate secondo la prospettazione difensiva in epoca risalente, in gran parte nel 1988 e quanto al piazzale nel 2010, avrebbero imposto una specifica valutazione dell'interesse pubblico attuale alla demolizione, distinto dal mero ripristino della legalità, nonché la tutela del legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso. Ha inoltre richiamato una concessione edilizia del 1984 e DIA del 2001, assumendo la rilevanza dei titoli rispetto al compendio immobiliare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di rappresentare la vetustà e la modestia delle opere. Il Comune ha eccepito la natura vincolata e imprescrittibile del potere repressivo edilizio e l'inidoneità dei titoli richiamati a coprire gli abusi accertati. Il controinteressato proprietario del fondo confinante è intervenuto ad opponendum, deducendo la propria vicinitas e l'interesse al mantenimento dell'ordine di demolizione per il pregiudizio economico, urbanistico e paesaggistico derivante dalle opere e dall'attività abusiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile l'intervento del proprietario del fondo confinante, riconoscendogli legittimazione e interesse personale, concreto e attuale in ragione della vicinitas, del possibile deprezzamento del fondo, del maggior carico urbanistico e veicolare e del pregiudizio paesaggistico; ha inoltre rilevato che il suo esposto aveva sollecitato l'attività di accertamento. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso, e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico attuale né una comparazione con l'interesse privato, anche quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione. Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile, poiché l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'inerzia amministrativa non lo sana. Nel caso concreto, la natura abusiva dei quattro manufatti e del piazzale non era contestata; la concessione edilizia del 1984 e le DIA del 2001 non risultavano riferibili alle opere specificamente accertate nel 2019. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la natura vincolata dell'ordine rende irrilevante la mancata comunicazione di avvio in assenza dell'indicazione di un concreto apporto partecipativo idoneo a modificare l'esito, essendo la demolizione conseguenza automatica dell'accertamento dell'abuso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 in favore del Comune e in euro 2.000 in favore del controinteressato, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione per opere eseguite in assenza di titolo edilizio costituisce esercizio di un potere repressivo vincolato e doveroso, conseguente all'accertamento oggettivo dell'abuso.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando l'atto è vincolato e il privato non indica un concreto apporto partecipativo idoneo a incidere sull'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non invalida l'ordine di demolizione, poiché l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un contenuto diverso in presenza dell'accertata abusività.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e doveroso, il cui presupposto è l'accertamento dell'assenza del titolo edilizio o della difformità dell'opera rispetto al titolo.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non impone all'amministrazione una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico attuale alla demolizione, né richiede la comparazione con l'interesse privato al mantenimento dell'opera.
- L'inerzia dell'amministrazione e il decorso del tempo non fanno sorgere un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso edilizio, poiché l'illecito ha natura permanente e non è sanato dall'inerzia.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento dell'ordine di demolizione quando, accertato oggettivamente l'abuso, l'atto è vincolato e il ricorrente non dimostra quale concreto contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- I titoli edilizi invocati dal proprietario non escludono l'abusività delle opere quando non risultino riferibili alle specifiche opere contestate dall'amministrazione.
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