Sentenza n. 3781/2026 - Milano, Sezione 1
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 126/2025 (r.g. 474/2024), 162/2025 (r.g. 666/2024) e 146/2025 (r.g. 1301/2023), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione nella data del 18 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.700,00 oltre spese generali e accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione delle statuizioni sulle spese di lite contenute in tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio passate in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., domanda di ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 126/2025, 162/2025 e 146/2025, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, con distrazione in favore del ricorrente, di complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali e accessori di legge. Le sentenze erano state notificate al Ministero il 18 aprile 2025, risultavano passate in giudicato per mancata impugnazione ed erano rimaste ineseguite. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione dei giudicati, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le sentenze del giudice del lavoro erano state regolarmente notificate al Ministero, erano passate in giudicato e non erano state eseguite, mentre il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 22 aprile 2026, dunque dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione ai giudicati, limitatamente alle statuizioni sulle spese di lite, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme dovute da un'Amministrazione dello Stato.
- Quando un'Amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato che la condanna al pagamento di spese processuali, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione entro un termine prefissato e limitare l'ordine esecutivo alle statuizioni patrimoniali rimaste ineseguite.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato nei confronti di un'Amministrazione può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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