Regolamento (UE) 2023/144
Regolamento (UE) 2023/144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento abroga due atti ormai superati in materia di contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti: il regolamento (CEE) n. 1108/70 e il regolamento (CE) n. 851/2006. La ratio è semplificare e rendere più coerente il quadro normativo dell’Unione, eliminando disposizioni obsolete, incoerenti con atti più recenti e gravose sotto il profilo amministrativo. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti ferroviari, stradali e per vie navigabili, e del regolamento (CE) n. 851/2006 di attuazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici o autorità nazionali, ma elimina dall’ordinamento UE due atti ormai obsoleti relativi alla raccolta e comunicazione dei dati sulle spese per infrastrutture dei trasporti e sull’uso di tali infrastrutture. L’effetto è esclusivamente abrogativo, senza deroghe o esclusioni ulteriori.
Abrogazione della disciplina sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti
Il regolamento (UE) 2023/144 interviene nell’ambito della revisione e semplificazione dell’acquis dell’Unione, in linea con l’impegno di aggiornare e ridurre il volume della legislazione obsoleta. L’atto constata che la disciplina del 1970 sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti è divenuta superata, incoerente con normativa successiva e onerosa sul piano amministrativo.
Contesto e finalità
I considerando richiamano l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e la necessità di mantenere il quadro normativo dell’Unione trasparente, chiaro e facilmente utilizzabile. Viene osservato che il regolamento (CEE) n. 1108/70 imponeva agli Stati membri di comunicare le spese per le infrastrutture ferroviarie, stradali e per vie navigabili, nonché i dati sull’uso di tali infrastrutture, ma che tali obblighi risultano ormai ridondanti rispetto ad altri atti UE più recenti.
Motivi dell’abrogazione
La norma abrogata è qualificata come obsoleta per tre ragioni principali:
- contiene disposizioni e definizioni non più attuali;
- è incoerente e incompatibile con altri atti giuridici dell’Unione vigenti che disciplinano la comunicazione dei dati sugli investimenti e sull’utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
- comporta difficoltà amministrative significative nella raccolta dei dati, tanto che dal 2005 soltanto quattro Stati membri avevano fornito le informazioni prescritte.
Dispositivo di abrogazione
L’articolo 1 abroga espressamente:
- il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio;
- il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, che fissava il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità di cui all’allegato I del regolamento del 1970.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento, trattandosi di un regolamento meramente abrogativo.
Disposizioni principali
Abrogazione dei regolamenti obsoleti
L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, che ne fissava il contenuto delle voci contabili.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ragioni dell’abrogazione
I considerando evidenziano che il regolamento (CEE) n. 1108/70 contiene disposizioni e definizioni obsolete, risulta incoerente con atti dell’Unione più recenti che impongono già obblighi di comunicazione sui dati relativi agli investimenti e all’uso delle infrastrutture dei trasporti, e comporta difficoltà amministrative e scarsa attuazione pratica. Il regolamento (CE) n. 851/2006 viene abrogato in quanto atto di attuazione del regolamento abrogato.
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