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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/144

Regolamento (UE) 2023/144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

Normativa europea32023R0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga due atti ormai superati in materia di contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti: il regolamento (CEE) n. 1108/70 e il regolamento (CE) n. 851/2006. La ratio è semplificare e rendere più coerente il quadro normativo dell’Unione, eliminando disposizioni obsolete, incoerenti con atti più recenti e gravose sotto il profilo amministrativo. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti ferroviari, stradali e per vie navigabili, e del regolamento (CE) n. 851/2006 di attuazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a livello dell’Unione e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori economici o autorità nazionali, ma elimina dall’ordinamento UE due atti ormai obsoleti relativi alla raccolta e comunicazione dei dati sulle spese per infrastrutture dei trasporti e sull’uso di tali infrastrutture. L’effetto è esclusivamente abrogativo, senza deroghe o esclusioni ulteriori.

Abrogazione della disciplina sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti

Il regolamento (UE) 2023/144 interviene nell’ambito della revisione e semplificazione dell’acquis dell’Unione, in linea con l’impegno di aggiornare e ridurre il volume della legislazione obsoleta. L’atto constata che la disciplina del 1970 sulla contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti è divenuta superata, incoerente con normativa successiva e onerosa sul piano amministrativo.

Contesto e finalità

I considerando richiamano l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e la necessità di mantenere il quadro normativo dell’Unione trasparente, chiaro e facilmente utilizzabile. Viene osservato che il regolamento (CEE) n. 1108/70 imponeva agli Stati membri di comunicare le spese per le infrastrutture ferroviarie, stradali e per vie navigabili, nonché i dati sull’uso di tali infrastrutture, ma che tali obblighi risultano ormai ridondanti rispetto ad altri atti UE più recenti.

Motivi dell’abrogazione

La norma abrogata è qualificata come obsoleta per tre ragioni principali:

  • contiene disposizioni e definizioni non più attuali;
  • è incoerente e incompatibile con altri atti giuridici dell’Unione vigenti che disciplinano la comunicazione dei dati sugli investimenti e sull’utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
  • comporta difficoltà amministrative significative nella raccolta dei dati, tanto che dal 2005 soltanto quattro Stati membri avevano fornito le informazioni prescritte.

Dispositivo di abrogazione

L’articolo 1 abroga espressamente:

  • il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio;
  • il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, che fissava il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità di cui all’allegato I del regolamento del 1970.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento, trattandosi di un regolamento meramente abrogativo.

Disposizioni principali

Abrogazione dei regolamenti obsoleti

L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e del regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, che ne fissava il contenuto delle voci contabili.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni dell’abrogazione

I considerando evidenziano che il regolamento (CEE) n. 1108/70 contiene disposizioni e definizioni obsolete, risulta incoerente con atti dell’Unione più recenti che impongono già obblighi di comunicazione sui dati relativi agli investimenti e all’uso delle infrastrutture dei trasporti, e comporta difficoltà amministrative e scarsa attuazione pratica. Il regolamento (CE) n. 851/2006 viene abrogato in quanto atto di attuazione del regolamento abrogato.

Come è indicizzato

Materietrasporticontabilità pubblicasemplificazione normativaabrogazione di atti ue

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