Sentenza n. 4289/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento n. m_dg.GDAP.-OMISSIS-.U a firma del Direttore del DAP - Dir. Gen. del Personale, notificato il 6/6/2025 a mezzo posta raccomandata ar n. 20170054577-1, di rigetto, in data 4/4/2025, dell’istanza di assegnazione temporanea presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, nonché del provvedimento n. -OMISSIS- del 2.7.2025 di diniego altresì della richiesta di discostamento dalla sede di servizio e di assegnazione presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-; nonché, di ogni altro provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato, eventualmente, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea e del discostamento dalla sede di servizio presso una Casa Circondariale richiesta dal dipendente per ragioni di salute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente in Sicilia e in servizio presso una Casa Circondariale di Palermo con qualifica di assistente amministrativo, aveva chiesto l’assegnazione, anche temporanea, presso una sede più vicina al luogo di residenza dopo avere subito un grave evento cardiovascolare, seguito da interventi di angioplastica. La Commissione Medica Ospedaliera lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto incondizionato nella Polizia Penitenziaria, disponendone l’impiego in servizio civile ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 443/1992; l’INPS aveva inoltre riconosciuto un’invalidità civile del 50% e lo stato di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 104/1992. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che l’assegnazione avrebbe determinato una carenza di organico di due unità nel profilo di assistente amministrativo e aveva successivamente negato anche il discostamento dalla sede di servizio. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 32 e 97 Cost., del principio di buon andamento e imparzialità, omessa ponderazione del diritto alla salute e delle esigenze di servizio, nonché difetto di motivazione, sostenendo l’impossibilità di sostenere quotidianamente un viaggio di circa un’ora e trenta minuti per ciascuna tratta e il conseguente carico fisico e psichico. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia inerente alla gestione privatistica del rapporto di lavoro e all’assegnazione provvisoria, e ha sostenuto nel merito l’inesistenza di posti vacanti presso la sede richiesta e l’assenza dei presupposti per un’assegnazione in soprannumero, non ricorrendo, a suo avviso, una situazione di handicap grave.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo applicabile l’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, che devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo decreto; a maggior ragione, secondo il giudice, rientrano in tale ambito le questioni attinenti al diritto alla salute. Nel merito, il ricorso è stato accolto per mancata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti e per lacuna motivazionale. La documentazione sanitaria prodotta nel giudizio, inclusa la relazione cardiologica che raccomandava l’avvicinamento della sede di lavoro per ridurre i tempi di viaggio e il carico psico-fisico, ha consentito di qualificare come grave il quadro clinico del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella fase cautelare di primo grado. Il TAR ha affermato che il diritto alla salute prevale sulle mere esigenze organizzative e di servizio quando siano dimostrate l’urgenza e la gravità della situazione clinica; la carenza di personale, considerata isolatamente, non è sufficiente a giustificare il diniego. Ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, riconoscendo in capo all’Amministrazione un onere conformativo di assegnazione del dipendente presso la sede richiesta e qualificando tale attività come vincolata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
restano devolute al giudice amministrativo “in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”
La controversia sull’assegnazione del dipendente appartenente al personale in regime di diritto pubblico e incidente sul diritto alla salute rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 3 d.lgs. 165/2001
Individua i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico richiamati dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
art. 75 d.P.R. 443/1992
Costituisce il fondamento della collocazione del dipendente in servizio civile dopo il giudizio di non idoneità permanente al servizio d’istituto incondizionato nella Polizia Penitenziaria.
art. 32 Cost.
Tutela il diritto alla salute, ritenuto prevalente rispetto a mere esigenze organizzative di servizio in presenza di un quadro clinico grave e urgente.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e all’obbligo di ponderare le esigenze organizzative con la tutela della salute del dipendente.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
È richiamato quale base del riconoscimento amministrativo dello stato di handicap, senza che il giudice ne faccia coincidere automaticamente la fattispecie con l’handicap grave rilevante ai fini dell’assegnazione in soprannumero.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato in relazione alla definizione sollecita del giudizio di merito disposta in sede cautelare dal Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Le controversie relative all’assegnazione del personale appartenente ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 d.lgs. 165/2001 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, dello stesso decreto.
- Nel decidere un’istanza di avvicinamento o assegnazione del dipendente per gravi ragioni di salute, l’Amministrazione deve ponderare concretamente il diritto alla salute e le esigenze organizzative e di servizio, fornendo una motivazione adeguata e non meramente fondata sulla carenza di organico.
- Quando la gravità e l’urgenza del quadro clinico siano comprovate dalla documentazione sanitaria, il diritto alla salute può prevalere sulle mere esigenze organizzative dell’Amministrazione; la carenza cronica di personale, considerata isolatamente, non costituisce ragione sufficiente per negare l’assegnazione richiesta.
- L’accertamento giudiziale della gravità del quadro clinico e dell’omessa ponderazione degli interessi può comportare, oltre all’annullamento del diniego, un vincolo conformativo sull’Amministrazione e la qualificazione dell’attività successiva come vincolata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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