Cassazione Penale, Sentenza n. 49571/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore chiedeva la rettifica del dispositivo della sentenza n. 295/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano, sostenendo che l'indicazione della pena nel dispositivo (due anni, due mesi e quindici giorni di reclusione) fosse frutto di un errore materiale e dovesse essere sostituita con la pena risultante nella motivazione (due anni e quindici giorni di reclusione). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza richiamando il principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione. In Cassazione il ricorrente ha contestato tale applicazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui la motivazione può integrare o chiarire il dispositivo quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il principio per cui il dispositivo è l'unico atto che esprime la volontà del giudice vale pienamente quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della motivazione; quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente è invece legittimo interpretare o integrare il dispositivo alla luce della motivazione. Nel caso concreto il dispositivo era stato pubblicato prima e la sentenza integrale (con motivazione) depositata successivamente, per cui il dispositivo non poteva essere modificato sulla base della motivazione e non sussisteva un errore materiale emendabile. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019
Principio secondo cui la motivazione può integrare o chiarire il dispositivo solo quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente; se invece il dispositivo è pubblicato prima della motivazione, il dispositivo prevale e non è integrabile sulla base della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Verificare sempre la tempistica di formazione e pubblicazione: se dispositivo e motivazione sono redatti e pubblicati contestualmente, la motivazione può chiarire o integrare il dispositivo; se il dispositivo è pubblicato prima, prevale il dispositivo.
- La correzione di un presunto errore materiale del dispositivo è ammissibile solo se si tratta di un errore meramente clericale e sussistono le condizioni procedurali per la correzione; non va confusa con una diversa interpretazione del merito.
- Chi chiede la rettifica ha l'onere di dimostrare che il contrasto tra dispositivo e motivazione è dovuto a un errore materiale e che dispositivo e motivazione sono costituiti contestualmente o che opera la procedura di rettifica prevista.
- In caso di pubblicazione separata (dispositivo prima, motivazione dopo) il rimedio non è la correzione materiale sul dispositivo ma, se necessario, impugnazioni ordinarie per vizio di motivazione o altre azioni previste dal codice.
- Valutare la posizione del pubblico ministero: anche la richiesta del PG in sede di cassazione può influire sulle conclusioni pratiche (es. richiesta di annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena) ma la Corte decide in base ai requisiti giuridici richiamati.
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