Cassazione Civile, Ordinanza n. 27630/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il credito per contributi dovuti da un professionista in relazione all'anno d'imposta considerato. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla disciplina del versamento dei contributi per i professionisti e agli adempimenti dichiarativi fiscali, sostenendo che il contribuente, omettendo di compilare il "Quadro RR" della dichiarazione dei redditi, avrebbe occultato dolosamente il debito contributivo, impedendo all'istituto di conoscerlo e quindi facendo operare la sospensione della prescrizione. A sostegno ha richiamato un precedente di legittimità che valorizzava la mancata compilazione del quadro RR come condotta idonea a integrare occultamento doloso del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'occultamento doloso del debito perché il professionista aveva comunque presentato la dichiarazione dei redditi e denunciato i propri introiti, compilando il quadro CM. La Corte ha ribadito che non esiste un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale occultamento va accertato in concreto dal giudice di merito e, se contestato in cassazione, deve essere censurato nei limiti del vizio motivazionale, non essendo sufficiente una doglianza di mera violazione di legge. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato quale base del procedimento camerale in Cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
il ricorrente ha dedotto violazione di legge come unico motivo di impugnazione.
art. 2935 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma non utilmente attinto dalla censura per difetto di specificità.
art. 2941 n. 8 c.c.
la sospensione della prescrizione opera solo se vi sia doloso occultamento del debito idoneo a impedire l'esercizio del diritto, non con automatismo collegato alla sola omissione dichiarativa.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
richiamato dal ricorrente quale disciplina sostanziale dei contributi dovuti.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi contributivi oggetto di causa.
art. 1, d.lgs. 462/1997
richiamato dal ricorrente in tema di controlli automatici sulle dichiarazioni.
art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997
richiamato dal ricorrente con riferimento alla compilazione della dichiarazione e ai controlli fiscali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato dalla Corte come il corretto paradigma per censurare un apprezzamento di fatto del giudice di merito sull'eventuale occultamento doloso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228
norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Non sussiste automatismo tra la mancata compilazione di un quadro dichiarativo e l'occultamento doloso del debito contributivo: la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. richiede un occultamento concreto, idoneo a impedire l'esercizio del diritto creditorio e non superabile con gli ordinari controlli.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica generica o assertiva.
- L'accertamento dell'occultamento doloso del debito è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi e modi consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Ai fini della sospensione della prescrizione, la mera omissione formale negli adempimenti dichiarativi non basta se il debitore ha comunque reso conoscibili i dati reddituali o contributivi rilevanti.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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