Cassazione Penale, Sentenza n. 22623/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più reati giudicati con distinte sentenze (una sentenza del Tribunale di Urbino del 17/10/2017 e tre sentenze/provvedimenti collegati alla Procura di Bergamo emessi tra il 2016 e il 2019). La censura principale riguarda la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso l'unicità del disegno criminoso ritenendo che il condannato fosse stato tratto in arresto dopo il primo episodio e quindi che l'arresto avesse interrotto la preordinazione. Il ricorrente ha sostenuto invece che l'arresto è avvenuto in occasione dell'ultimo episodio del 6/11/2015, che diversi fatti commessi tra il 4/9/2015 e il 6/11/2015 erano già stati unificati in sede di cognizione e che il provvedimento di primo grado non ha dato specifica motivazione in ordine ai fatti del 24/4/2015 (Cesena) e del 15/5/2015 (Vallefoglia) e al loro rapporto con gli altri reati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Urbino per un nuovo giudizio, da devolvere a diverso magistrato. La Cassazione ha censurato errori di fatto e vizi motivazionali del giudice dell'esecuzione: errata datazione dell'arresto (non era antecedente ai reati contestati ma riferibile all'ultimo episodio), mancata considerazione dell'unificazione in sede di cognizione per taluni episodi e carenza di specifica motivazione riguardo a singoli fatti. Il pubblico ministero aveva concluso per l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
«il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»
La continuazione in sede esecutiva richiede la stessa approfondita valutazione degli indici prevista in sede di merito; non è sufficiente alcuni elementi isolati ma occorre un insieme di indicatori che dimostrino un progetto criminoso unitario.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019 (Zuppone, Rv. 276387)
«l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale»
Un lungo arco temporale non esclude per sé la continuazione: il giudice deve valutare la possibilità di riconoscere continuazioni parziali su gruppi di reati contigui e con indici comuni.
Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013 (Artusio, Rv. 255843)
Precedente giurisprudenziale che supporta l'onere di verifica degli indici di continuazione e la necessità di una valutazione circostanziata anche quando si discute la continuazione tra reati diversi.
Art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione per la declaratoria di continuazione in sede esecutiva; utilizzata dal ricorrente per proporre la richiesta di unificazione/esame della continuazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario documentare concreti indicatori: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità, cause comuni, sistematicità e programmata preordinazione.
- Un lungo intervallo temporale tra reati non esclude automaticamente la continuazione: il giudice deve verificare la possibile esistenza di continuazioni parziali su gruppi di reati commessi in epoca contigua e con indici comuni.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente episodio per episodio, considerando eventuali unificazioni già pronunciate in sede di cognizione; omissioni o errori di fatto (es. errata datazione dell'arresto) possono determinare l'annullamento dell'ordinanza.
- L'arresto, se effettivamente intervenuto prima dei successivi reati, è di regola idoneo a interrompere la preordinazione, ma occorre verifica rigorosa della datazione e del suo impatto sulla programmata commissione dei reati.
- Chi promuove l'istanza in sede esecutiva dovrebbe enucleare e allegare gli specifici indici di continuazione (gruppi di reati, corrispondenze materiali e temporali, eventuali unificazioni pregresse) per costringere il giudice a valutazioni circostanziate; errori motivazionali del giudice facilitano l'annullamento e il rinvio.
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