Sentenza n. 975/2026 - Bari, Sezione U
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio abusivo realizzato al secondo piano di un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato, ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a un manufatto in muratura di circa 45 mq, realizzato senza titolo edilizio al secondo piano dell’immobile. In primo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere, sostenendo che la demolizione avrebbe arrecato un pregiudizio irreversibile alla struttura dell’intero edificio, risalente nel tempo e realizzato in muratura portante; ha quindi sostenuto che il Comune avrebbe dovuto applicare la fiscalizzazione dell’abuso mediante sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria. In secondo luogo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, lamentando il difetto di motivazione e di trasparenza per il recepimento di una relazione tecnica del 2014 non previamente resa disponibile. In terzo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, contestando che la comunicazione di avvio del procedimento fosse risalente a oltre un decennio prima dell’ordinanza e sostenendo che il lungo intervallo temporale avesse leso il legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente le censure relative alla motivazione, alla trasparenza, alla partecipazione procedimentale e al decorso del tempo. Ha affermato che l’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, fondato sull’accertamento dell’illecito, e non richiede una specifica comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione delle opere abusive e all’accertamento della loro realizzazione senza titolo. L’eventuale omissione della comunicazione di avvio non determina, di per sé, l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione o dall’accertamento dell’abuso non fa venir meno il potere repressivo né impone una motivazione rafforzata sull’attualità dell’interesse pubblico, poiché una situazione abusiva non può consolidare un affidamento tutelabile per il solo trascorrere del tempo. L’ordine di demolizione non è soggetto a termine decadenziale; il ritardo può rilevare sul piano delle responsabilità del dirigente o del funzionario, ma non priva l’amministrazione del potere-dovere di reprimere l’abuso. Quanto alla fiscalizzazione, il giudice ha affermato che l’amministrazione non deve verificare già nell’ordinanza demolitoria la sussistenza dei relativi presupposti. È il privato a dover dimostrare, nella fase esecutiva, l’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio; la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria costituisce un’eventualità subordinata, rilevante in presenza di difficoltà tecniche insuperabili nell’esecuzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione dell’abuso edilizio resta esercitabile anche dopo un lungo intervallo temporale; il ritardo non priva l’amministrazione del potere-dovere repressivo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
La tardiva adozione dell’ordine di demolizione può comportare conseguenze in termini di responsabilità del dirigente o funzionario, ma non determina la perdita del potere repressivo.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione opera quale rimedio subordinato, valutabile nella fase esecutiva quando emergano difficoltà tecniche insuperabili nella demolizione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La verifica dei presupposti della cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione e deve essere attivata e dimostrata dal privato nella fase esecutiva.
art. 3 l. 241/1990
Per l’ordine di demolizione è sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’accertamento della loro realizzazione senza titolo; non è necessaria una motivazione specifica sul tempo trascorso o sulla proporzionalità della sanzione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, trattandosi di misura sanzionatoria vincolata.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio, in relazione a un procedimento vincolato per la repressione di un abuso edilizio, non conduce di per sé all’annullamento dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e dovuto, che deve essere adottato quando siano accertati l’abuso e l’assenza del necessario titolo edilizio, senza necessità di una specifica ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico o di una motivazione ulteriore.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione o dall’accertamento dell’abuso non determina la decadenza dal potere repressivo e non consolida, in capo al responsabile dell’abuso, un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera illegittima; il ritardo può rilevare soltanto sul piano delle responsabilità del funzionario o dirigente inadempiente.
- Per l’ordine di demolizione è sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive e l’accertamento della loro esecuzione senza titolo edilizio; non occorre motivare specificamente sulla proporzionalità della demolizione, sull’attualità dell’interesse pubblico o sul tempo trascorso.
- La valutazione dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio e l’eventuale sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria appartengono alla fase esecutiva; il privato che invoca la fiscalizzazione deve dimostrare l’esistenza di difficoltà tecniche insuperabili, senza che l’ordinanza demolitoria debba anticipare tale valutazione.
- La natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude, di regola, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione non comporta autonomamente l’annullamento dell’atto.
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