Cassazione Penale, Sentenza n. 47315/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 15/09/2022 che aveva confermato la condanna per ricettazione (con riconoscimento dell'ipotesi attenuata). Sollevava due censure: 1) estinzione per prescrizione in quanto, avendo la Corte riconosciuto l'ipotesi attenuata (secondo comma dell'art. 648 c.p.), il termine prescrizionale di 7 anni e 6 mesi sarebbe ormai decorso (reato commesso il 28/03/2014); 2) vizio nella determinazione della pena perché la multa inflitta eccedeva il massimo edittale previsto per l'ipotesi attenuata vigente all'epoca dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo. Sul primo motivo ha confermato che l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non una autonoma fattispecie incriminatrice, pertanto ai fini della prescrizione va considerata la pena prevista dal primo comma (termine massimo 10 anni), con conseguente rigetto della eccezione di prescrizione. Sul secondo motivo ha accertato che, alla data del fatto, il massimo della pena pecuniaria per la fattispecie attenuata era pari a C 516,00 e che la multa inflitta eccedeva tale massimo; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria e l'ha rideterminata in euro 50,00, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
secondo (ora quarto) comma
L'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma è qualificata come circostanza attenuante speciale e non come autonoma fattispecie incriminatrice; dunque non modifica il parametro da utilizzare per il calcolo della prescrizione, che resta ancorato alla pena del primo comma.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Determinano i termini di prescrizione in base alla pena massima edittale; applicando il valore della pena del primo comma di art. 648 il termine massimo risulta di dieci anni, perciò la prescrizione non era maturata.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando la decisione impugnata presenta vizi nella determinazione della pena pecuniaria e la somma correttamente applicabile è immediatamente determinabile, permettendo alla Cassazione la rideterminazione della multa.
Giurisprudenza (Sez. 2, sent. n.14767 del 21/03/2017, Acquaro, Rv.269492)
Conferma il principio secondo cui l'attenuante speciale non muta il parametro per il calcolo della prescrizione e che va considerata la pena prevista dal primo comma dell'art. 648 ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- In reati di ricettazione con riconoscimento dell'ipotesi attenuata, la prescrizione va calcolata sul massimo prevedibile dal primo comma dell'art. 648 c.p., non sul termine ridotto derivante dall'attenuante speciale.
- Se la multa inflitta eccede il massimo previsto dalla norma vigente al tempo del fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena pecuniaria quando l'importo corretto è immediatamente determinabile.
- È utile distinguere e proporre separatamente censure di prescrizione e censure sulla legittimità/quantificazione della pena, perché possono avere esiti diversi (una può essere respinta e l'altra accolta).
- Per valutare prescrizione e limiti sanzionatori occorre sempre fare riferimento alla normativa e ai massimali in vigore alla data del reato, non a quelli successivamente intervenuti.
- La conferma che un'attenuante sia 'speciale' implica che non crea una nuova fattispecie né modifica i parametri di calcolo della prescrizione, salvo espressa diversa disposizione normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47189/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2023 del 24/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →