Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 187/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a un titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza lo aveva rifiutato dopo aver valutato la sua nutrita biografia penale e l'assenza di indici di mutamento del regime di vita, nonché la mancanza di mezzi, di occupazione lavorativa regolare e di adeguate risorse personali, familiari o alloggiative in grado di sostenere il percorso di reinserimento. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice avrebbe dato ingiustificato rilievo a elementi non dirimenti e non avrebbe adeguatamente approfondito la disponibilità di una conoscente a fornirgli alloggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero di natura meramente confutativa e valorizzabili solo in sede di merito, ambito nel quale il tribunale di sorveglianza esercita ampia discrezionalità. La valutazione del Tribunale, basata sulla biografia criminale del condannato e sull'assenza di segni di mutamento della sua condotta e di risorse di sostegno, è stata ritenuta logica e sufficientemente motivata. A fronte dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sospensione del titolo esecutivo ai fini dell'istanza di misura alternativa; la Corte prende atto che il provvedimento impugnato riguardava un titolo sospeso ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali a seguito di ricorso dichiarato inammissibile

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, quale parametro per la irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa a una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che valuta la biografia criminale e le effettive condizioni di vita attuali del richiedente
  • La mancanza di elementi probatori concreti su un mutamento di vita (occupazione stabile, risorse familiari o alloggio certo) ostacola di norma la concessione della misura alternativa
  • In sede di Cassazione non è consentito rivalutare il merito delle valutazioni discrezionali del giudice di merito se motivate e logiche; le censure meramente confutative sono inammissibili
  • Al ricorrente conviene produrre in modo concreto e documentato elementi che attestino il mutamento di vita e il sostegno esterno (contratti di lavoro, dichiarazioni formali di ospitalità, percorsi riabilitativi) per incutere dubbi sulla prognosi negativa del reinserimento
  • Ricorsi privi di fondamento giuridico o di adeguata motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p. e prassi costituzionale richiamata
  • Il giudice deve fornire motivazione non lacunosa: se la decisione espone ragioni coerenti e aderenti alle risultanze, la Corte suprema non interviene sul merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.