Cassazione Penale, Sentenza n. 187/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a un titolo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza lo aveva rifiutato dopo aver valutato la sua nutrita biografia penale e l'assenza di indici di mutamento del regime di vita, nonché la mancanza di mezzi, di occupazione lavorativa regolare e di adeguate risorse personali, familiari o alloggiative in grado di sostenere il percorso di reinserimento. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice avrebbe dato ingiustificato rilievo a elementi non dirimenti e non avrebbe adeguatamente approfondito la disponibilità di una conoscente a fornirgli alloggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero di natura meramente confutativa e valorizzabili solo in sede di merito, ambito nel quale il tribunale di sorveglianza esercita ampia discrezionalità. La valutazione del Tribunale, basata sulla biografia criminale del condannato e sull'assenza di segni di mutamento della sua condotta e di risorse di sostegno, è stata ritenuta logica e sufficientemente motivata. A fronte dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Riferimento alla sospensione del titolo esecutivo ai fini dell'istanza di misura alternativa; la Corte prende atto che il provvedimento impugnato riguardava un titolo sospeso ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali a seguito di ricorso dichiarato inammissibile
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, quale parametro per la irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa a una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che valuta la biografia criminale e le effettive condizioni di vita attuali del richiedente
- La mancanza di elementi probatori concreti su un mutamento di vita (occupazione stabile, risorse familiari o alloggio certo) ostacola di norma la concessione della misura alternativa
- In sede di Cassazione non è consentito rivalutare il merito delle valutazioni discrezionali del giudice di merito se motivate e logiche; le censure meramente confutative sono inammissibili
- Al ricorrente conviene produrre in modo concreto e documentato elementi che attestino il mutamento di vita e il sostegno esterno (contratti di lavoro, dichiarazioni formali di ospitalità, percorsi riabilitativi) per incutere dubbi sulla prognosi negativa del reinserimento
- Ricorsi privi di fondamento giuridico o di adeguata motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p. e prassi costituzionale richiamata
- Il giudice deve fornire motivazione non lacunosa: se la decisione espone ragioni coerenti e aderenti alle risultanze, la Corte suprema non interviene sul merito
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