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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15811/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che, pur riformando la condanna di primo grado, aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma aveva mantenuto le statuizioni civili. Denunciano in particolare la riqualificazione in peius operata dalla Corte d'appello attraverso l'applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p. (atto pubblico fidefacente) non contestata nel capo di imputazione, con conseguente posticipazione del termine di prescrizione; lamentano altresì carenza di motivazione sulla riqualificazione e la mancata risposta a specifici motivi di appello, nonché la violazione dell'art. 6 CEDU per l'assenza di previo contraddittorio sulla nuova qualificazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato che il secondo comma dell'art. 476 c.p. è un'aggravante valutativa non contestata nel decreto di citazione e che la Corte di appello non poteva applicarla. L'applicazione dell'aggravante non contestata integra nullità assoluta; escludendo l'aggravante la fattispecie ha pena edittale inferiore e, computati i periodi di sospensione (403 giorni), il termine di prescrizione è già maturato il 6 luglio 2020, prima della sentenza di primo grado (24 giugno 2021). Ne consegue che il reato era estinto nel corso del giudizio di primo grado e che le statuizioni civili devono essere revocate. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili da eliminare; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Il secondo comma non costituisce una fattispecie autonoma ma un'aggravante relativa alla qualità fidefacente dell'atto; trattandosi di valutazione non può essere ritenuta contestata dalla mera indicazione dell'atto nel capo di imputazione.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma relativa al falso materiale in atto pubblico richiamata nella fattispecie di reato originariamente contestata.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulla reformatio in peius: la Corte chiarisce che il divieto di reformatio in peius riguarda il trattamento sanzionatorio ma non legittima l'applicazione di un'aggravante non contestata; l'uso di un'aggravante non contestata per spostare il termine di prescrizione è illecito e produce nullità.

  • art. 578 c.p.p.

    Prevede che, se il reato è estinto per prescrizione ante o nel corso del giudizio di primo grado, devono essere revocate le statuizioni civili; la Cassazione ha disposto l'eliminazione delle statuizioni civili in applicazione di questo principio.

  • art. 6 CEDU

    Tutela del diritto a un equo processo: la riqualificazione in pejus che incide sui diritti dell'imputato richiede contraddittorio e motivazione, specie quando influisce sulla prescrizione; la Corte ha richiamato la necessità del rispetto del principio del contraddittorio.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 24906/2019 (Sorge)

    Principio secondo cui la qualità di 'atto fidefacente' costituisce risultato di valutazione e non può essere dedotta dalla sola indicazione dell'atto nel capo di imputazione; quindi l'aggravante non è automaticamente contestata.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 11412/2021 (Papandrea)

    La sentenza che riconosce una circostanza aggravante mai contestata è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado; principio applicato anche quando l'aggravante sia utilizzata per posticipare effetti estintivi.

Massime di principio

  • Non può essere applicata in sentenza una circostanza aggravante che non sia stata contestata nel capo di imputazione: se l'aggravante ha natura valutativa (es. atto 'fidefacente') occorre che sia espressamente indicata o dedotta con formule equivalenti.
  • L'applicazione di un'aggravante non contestata integra nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni grado, anche qualora l'aggravante sia stata utilizzata per modificare la decorrenza o la durata della prescrizione.
  • Se il reato si è estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili derivanti da quella condanna devono essere revocate (art. 578 c.p.p.).
  • La riforma in peius è vietata nei limiti del trattamento sanzionatorio concreto: tuttavia non giustifica la creazione o l'applicazione, in sede di giudizio, di circostanze non contestate che incidano sui termini di prescrizione.
  • Il giudice d'appello deve motivare chiaramente ogni riqualificazione e rispondere ai motivi di appello rilevanti ai fini degli effetti civili; la mancata motivazione su questioni decisive può essere motivo di cassazione.

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