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Sentenza

Sentenza n. 1428/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: - a) della comunicazione Agea 29.8.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.29218, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata il 12.9.2022; - b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, “anche se allo stato non conosciuti”, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202213763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, notificata il 12 settembre 2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione AGEA del 29 agosto 2022, con i relativi allegati, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, nonché gli atti presupposti e connessi concernenti il conteggio dei quantitativi di latte, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nelle more del giudizio, con memoria del 1° dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, deducendo che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, aveva previsto l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha preso atto, in applicazione del principio dispositivo, della dichiarazione del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato era divenuto inefficace ex lege per effetto della normativa sopravvenuta e doveva essere sostituito da una nuova rideterminazione del prelievo. Non è stata quindi esaminata la legittimità originaria della comunicazione AGEA né i motivi di merito eventualmente dedotti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni; tale sopravvenienza determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso contro la comunicazione originaria.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, fondata sull’inefficacia sopravvenuta dell’atto impugnato, può essere recepita dal giudice in applicazione del principio dispositivo, purché la sopravvenienza incida effettivamente sull’utilità della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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