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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38546/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un complesso alberghiero, modificato da scrittura integrativa successiva. La promissaria acquirente agiva davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice e la condanna di quest'ultima al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. La venditrice si difendeva sostenendo che l'inadempiente fosse la controparte, chiedendo di accertare la legittimità del proprio recesso, la ritenzione della caparra già versata e il pagamento del residuo importo pattuito a titolo di caparra. Il Tribunale riteneva che vi fossero state reciproche diffide ad adempiere, ma che la promittente venditrice fosse ancora inadempiente all'obbligo assunto di estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile prima della data fissata per il definitivo; dichiarava quindi legittimo il recesso della promissaria acquirente e condannava la venditrice al pagamento del doppio della caparra. In appello la venditrice impugnava la decisione con cinque motivi, ma la Corte d'appello li dichiarava inammissibili; nel successivo ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, un contrasto tra motivazione e dispositivo, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, vizi motivazionali, violazione degli artt. 333 e 334 c.p.c. sull'appello incidentale e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione del preliminare e della scrittura integrativa sulla misura della caparra.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo relativo alla specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'appello non fosse stato inammissibile, perché le doglianze dell'appellante, pur riproponendo argomenti già svolti in primo grado, erano idonee a individuare con chiarezza le questioni contestate e a confutare la ratio decidendi del primo giudice, fondata sulla necessità che l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca fossero completate prima della stipula del definitivo. È stato invece escluso il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, qualificando la divergenza come mero errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La riproposizione delle medesime ragioni già svolte in primo grado può essere sufficiente se consente al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure.

  • art. 333 c.p.c.

    La censura sul suo corretto coordinamento con l'appello principale è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 334 c.p.c.

    La censura sull'inefficacia dell'appello incidentale dopo l'inammissibilità dell'appello principale è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La censura sull'interpretazione del preliminare e della scrittura integrativa è stata dichiarata assorbita e non esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e intelligibile della decisione impugnata, ma non impone formalismi né l'allegazione di elementi nuovi rispetto al primo grado, se la doglianza individua con precisione la ratio decidendi contestata.
  • La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità, quando esse siano dirette a contestare in modo chiaro e pertinente la soluzione accolta dal giudice di primo grado.
  • La verifica della specificità dei motivi di appello va compiuta in relazione alla sentenza impugnata e alla sua ratio decidendi: è sufficiente che il giudice d'appello possa comprendere, senza indagini esplorative, natura, portata e senso delle censure.
  • Nel giudizio d'impugnazione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando sia riconducibile a un mero errore materiale e resti chiaro l'effettivo contenuto decisorio della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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