Sentenza n. 1360/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza volta a sollecitare la vigilanza e la repressione di presunti abusi edilizi, nonché l’eventuale autotutela sui titoli edilizi rilasciati ai proprietari dell’immobile confinante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile limitrofo a quello dei controinteressati, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ispani sull’atto di diffida e costituzione in mora presentato nel febbraio 2026. L’istanza sollecitava l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, sui diversi titoli edilizi rilasciati tra il 2009 e il 2021 e sulla variante in corso d’opera relativa all’ampliamento dell’immobile. Il Comune aveva comunicato la necessità di un’attenta e analitica verifica degli atti, delle pronunce giurisdizionali precedenti e delle opere realizzate, senza tuttavia fornire inizialmente un riscontro conclusivo. I controinteressati avevano eccepito l’inammissibilità della domanda diretta a sollecitare l’autotutela su titoli risalenti e ne avevano contestato comunque la fondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Prima della camera di consiglio il Comune ha depositato una relazione sul procedimento in corso, chiedendo un ulteriore termine, non superiore a 120 giorni, per completare l’istruttoria e fornire un riscontro compiuto. In udienza la ricorrente ha dichiarato di ritenere soddisfatta la propria pretesa. Il giudice, rilevato che il processo amministrativo è fondato sull’impulso di parte e che il ricorrente può disporre dell’azione fino alla decisione, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio, l’obbligo di provvedere o i titoli edilizi contestati. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dei poteri comunali di vigilanza sull’attività edilizia; la sentenza non ne esamina il concreto esercizio, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dei poteri comunali di repressione degli abusi edilizi; la questione non è stata decisa nel merito.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato in relazione alla pretesa di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in autotutela sui titoli edilizi; il TAR non ha valutato la sussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo fondato sull’impulso di parte, il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa e manifesta una sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prendere atto di tale situazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito della controversia e impedisce l’esame delle questioni di merito relative all’illegittimità del silenzio e ai poteri amministrativi sollecitati.
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