Sentenza n. 7358/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 17 ottobre 2025, il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a. era ampiamente decorso quando il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2026. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile, senza esame delle censure rivolte contro il divieto prefettizio. Le spese sono state compensate.
Atto impugnato: provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Viterbo notificato il 17 ottobre 2025, con il quale gli era stato imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2026 e depositato il 7 aprile 2026. Il giudizio è stato definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in camera di consiglio, dopo la comunicazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo deve essere notificato entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo diretto contro un provvedimento notificato è irricevibile quando viene notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- La tardività della notificazione del ricorso può essere rilevata dal giudice e comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di irricevibilità.
- Quando la causa è fissata per la trattazione della domanda cautelare e ricorrono i presupposti processuali, il giudice può definire immediatamente il merito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa comunicazione alle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →