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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13011/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riguardavano: 1) il diniego dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestando la valutazione della Corte sulle modalità di cessione, sugli incassi, sulla sistematicità dell'attività, sulla facilitazione degli acquisti, sulla disponibilità della sostanza e sull'accortezza dell'azione; 2) l'applicazione della recidiva, già ritenuta dalla Corte territoriale e censurata nuovamente; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) la determinazione della pena. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sul diniego della lieve entità, sulla recidiva, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Le censure sono state reputate volte a ottenere una mera rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte ribadisce che la valutazione sulla lieve entità è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi, soprattutto dopo la riforma del 2008, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla concessione delle attenuanti generiche, rafforzando la necessità di elementi positivi specifici.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Norma di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata nel medesimo contesto interpretativo sull'art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito; il ricorso deve denunciare vizi di legittimità emergenti dalla sentenza o, nei limiti rigorosi consentiti, un travisamento della prova basato su dati inequivoci.
  • Il diniego della fattispecie attenuata in materia di stupefacenti è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo coerente degli indici sintomatici rilevanti, quali modalità dell'azione, sistematicità, incassi, facilità di approvvigionamento e finalità di favorire acquisti.
  • La recidiva, una volta specificamente motivata e già confutata dal giudice di merito, non può essere utilmente riproposta in cassazione con censure meramente reiterative e prive di novità.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla sola assenza di elementi favorevoli, e non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato per imporne la concessione.
  • Le doglianze sulla pena sono inammissibili quando si risolvano nella contestazione di valutazioni di merito già logicamente argomentate dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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