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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38450/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Schiavo impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza ex art. 30‑ter ord. pen., sulla base dell'art. 58‑quater ord. pen. che vieta la concessione di benefici prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca di un precedente beneficio. In via principale sollevava questione di legittimità costituzionale di tale art. 58‑quater in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che dopo la Riforma Cartabia il divieto sarebbe incompatibile con la finalità rieducativa della pena. In via subordinata denunciava vizio di motivazione e violazione di legge: chiedeva che si riconsiderassero i presupposti della revoca della semilibertà, facendo valere che il procedimento penale alla base della revoca era stato archiviato e che non erano stati adottati provvedimenti disciplinari, per cui la revoca non dovrebbe produrre l'effetto preclusivo previsto dalla norma.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n. 173/2021 e la n. 50/2020) che ha ritenuto costituzionalmente legittima la preclusione triennale, qualificandola come espressione di discrezionalità legislativa non incompatibile con l'art. 27, comma 3, Cost., e non irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. Ha altresì ritenuto infondata la censura sulla motivazione: il Tribunale di sorveglianza aveva effettivamente valutato in concreto le ragioni della revoca (con riferimento al decreto del Magistrato di sorveglianza, al comportamento complessivo del detenuto e alla cessazione di altra misura alternativa) e la verifica circa l'operatività della preclusione non è sindacabile in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 58‑quater ord. pen.

    Prevede il divieto di concedere benefici penitenziari prima che siano trascorsi tre anni dalla revoca di un precedente beneficio; la Corte ha confermato che la disposizione è compatibile con gli artt. 3 e 27 Cost. e che la preclusione va verificata caso per caso dal giudice di sorveglianza sulla base del percorso e delle condotte effettivamente tenute dal detenuto.

  • art. 30‑ter ord. pen.

    Norma procedurale relativa all'istanza di cui il detenuto aveva chiesto la concessione; il riferimento serve a collocare processualmente il ricorso originario, la cui ammissibilità è stata negata in base all'art. 58‑quater.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella censura per la finalità rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto che l'art. 58‑quater non contrasti con il principio di finalizzazione rieducativa previsto dall'art. 27, comma 3, Cost., essendo una scelta di politica legislativa valutabile come non irragionevole.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura per presunta disparità o irragionevolezza della preclusione; la giurisprudenza costituzionale citata ha ritenuto che la norma non integri una lesione del principio di uguaglianza o divieto di trattamenti irragionevoli.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2021

    "costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), e non irragionevole al punto da integrare una lesione ai sensi dell'art. 3 Cost."

    La pronuncia è stata utilizzata dalla Corte per escludere la illegittimità costituzionale dell'art. 58‑quater; la sentenza afferma che la preclusione triennale è compatibile con la Costituzione e va applicata con valutazione caso per caso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2020

    Sentenza richiamata come precedente giurisprudenziale che, unitamente alla n. 173/2021, conferma l'impianto interpretativo secondo cui la disciplina della preclusione rientra nella discrezionalità legislativa e non viola i principi costituzionali invocati.

Massime di principio

  • La limitazione stabilita dall'art. 58‑quater (divieto di concedere benefici per tre anni dopo la revoca) è considerata costituzionalmente valida dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e non viene superata automaticamente da riforme successive (es. Riforma Cartabia) salvo intervento legislativo specifico.
  • La preclusione non opera in modo meramente formale rispetto al titolo di reato: il giudice di sorveglianza deve valutare caso per caso il percorso carcerario e le condotte che hanno determinato la revoca, e la valutazione è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice di sorveglianza.
  • L'archiviazione del procedimento penale o l'assenza di provvedimenti disciplinari non annullano automaticamente gli effetti di una precedente revoca; è necessario dimostrare, con elementi concreti, che le ragioni poste a fondamento della revoca non sussistono o sono state travisate.
  • La sindacabilità in sede di impugnazione straordinaria è limitata: la verifica della motivazione del giudice di sorveglianza sulle condotte poste a base della revoca ha natura valutativa e non è agevolmente riformabile in sede di ricorso quando sia adeguatamente motivata.
  • Per impugnare con successo in casi analoghi conviene concentrare la difesa su elementi fattuali nuovi o sulla dimostrazione che il giudice non ha effettivamente valutato il percorso rieducativo concreto del detenuto, piuttosto che su generiche censure costituzionali già chiarite dalla Corte costituzionale.

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