Cassazione Civile, Ordinanza n. 11616/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
Una società di mutuo soccorso aveva ottenuto in origine l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in seguito il Tribunale aveva revocato il beneficio e rigettato l'opposizione proposta contro tale revoca. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con quattro motivi, che: (1) la revoca dell'ammissione non poteva essere disposta per il solo diverso apprezzamento del giudice rispetto al consiglio dell'ordine, ma solo in caso di mutamento delle condizioni reddituali; (2) la particolare natura di società di mutuo soccorso, ente senza fini di lucro e riconducibile al terzo settore, imponeva di riconoscere l'ammissione al patrocinio; (3) la raccolta di quote e lo svolgimento dell'attività mutualistica non integravano attività economica in senso proprio; (4) l'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 andava interpretato coordinandolo con la disciplina degli enti non commerciali e delle ONLUS, che consente attività economiche solo strumentali e non lucrative. Il Ministero è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la revoca del patrocinio nei casi in cui il giudice accerti l'insussistenza originaria dei presupposti, oltre che nelle ipotesi di variazione reddituale o di mala fede/colpa grave. Ha invece accolto i motivi terzo e quarto, chiarendo che le società di mutuo soccorso rientrano tra gli enti privi di scopo di lucro e, se non esercitano attività economica in senso lucrativo-produttivo, possono beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 119 d.P.R. n. 115/2002; il concetto di attività economica non coincide con la mera percezione di quote associative o con l'organizzazione di servizi mutualistici, ma richiede un'effettiva organizzazione produttiva orientata al lucro. Il secondo motivo è stato sostanzialmente assorbito o comunque ricondotto all'accoglimento dei motivi connessi. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 112 d.P.R. n. 115/2002
richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente, poiché disciplina il patrocinio nel processo penale e non la revoca nel processo civile; non fonda la tesi che la revoca sia possibile solo per mutamento reddituale.
art. 119 d.P.R. n. 115/2002
gli enti e le associazioni senza scopo di lucro e senza attività economica possono ottenere il patrocinio a spese dello Stato alle condizioni previste dalla legge per le persone fisiche; il concetto di attività economica va inteso in senso restrittivo, come organizzazione produttiva orientata al lucro, non come mera gestione mutualistica o recupero dei costi.
art. 126 d.P.R. n. 115/2002
l'ammissione deliberata dal consiglio dell'ordine ha natura anticipata e provvisoria.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
la revoca può intervenire sia per sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali sia quando emerga l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, anche originari, oltre che nei casi di mala fede o colpa grave.
art. 9 l. n. 3818/1886
"La parificazione alle Opere pie pel gratuito patrocinio"
la disposizione è rimasta vigente e conserva il rinvio al regime di patrocinio per le società di mutuo soccorso, ma tale rinvio non consente di equipararle automaticamente alle opere pie in contrasto con la disciplina generale del patrocinio a spese dello Stato.
art. 23 d.l. n. 179/2012
ha ridefinito l'ambito operativo delle società di mutuo soccorso, confermandone la natura non lucrativa e la finalità di interesse generale.
art. 2247 c.c.
richiamato nei motivi per sostenere l'assenza di un'attività lucrativa in senso societario; la Corte valorizza invece la natura mutualistica dell'ente e la distinzione fra attività economica lucrativa e attività di utilità sociale.
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 460/1997
richiamati per evidenziare che gli enti non commerciali e le ONLUS possono svolgere attività economiche strumentali purché non vi sia distribuzione di utili o impiego delle risorse per finalità diverse da quelle istituzionali.
art. 4 d.lgs. n. 117/2017
le società di mutuo soccorso sono ricondotte al terzo settore come enti privi di scopo di lucro.
art. 5 d.lgs. n. 117/2017
elenca le attività di interesse generale compatibili con la natura non lucrativa dell'ente.
art. 6 d.lgs. n. 117/2017
consente attività diverse solo se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
art. 7 d.lgs. n. 117/2017
regola la raccolta fondi come attività funzionale al finanziamento delle attività di interesse generale, anche mediante contributi non corrispettivi.
art. 24 Cost.
il patrocinio a spese dello Stato è strumentale a rimuovere gli ostacoli economici all'effettivo esercizio del diritto di difesa.
artt. 2 e 3 Cost.
sono richiamati come fondamento dei principi di solidarietà e uguaglianza cui si collega la disciplina del patrocinio.
Massime di principio
- Nel processo civile, la revoca del patrocinio a spese dello Stato può essere disposta non solo per il mutamento sopravvenuto delle condizioni reddituali, ma anche quando il giudice accerti l'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione o la ricorrenza di mala fede o colpa grave.
- Il rinvio normativo contenuto nella disciplina speciale delle società di mutuo soccorso non comporta un'automatica equiparazione alle opere pie in senso storico, dovendosi coordinare la disposizione con il sistema vigente del patrocinio a spese dello Stato.
- Ai fini dell'art. 119 d.P.R. n. 115/2002, l'"attività economica" non coincide con qualsiasi attività organizzata o con la mera copertura dei costi tramite quote o contributi: occorre un'effettiva organizzazione produttiva orientata al profitto.
- Gli enti mutualistici o del terzo settore non perdono la loro natura non lucrativa per il solo fatto di svolgere prestazioni dietro corrispettivo o di perseguire il pareggio di bilancio, purché non emerga distribuzione di utili o impiego delle risorse per finalità estranee alle attività istituzionali.
- Nella valutazione dei presupposti per il patrocinio agli enti non lucrativi, il giudice deve effettuare uno scrutinio concreto della fattispecie, evitando definizioni astratte di attività economica tali da ricomprendere impropriamente anche le organizzazioni mutualistiche o solidaristiche.
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