Cassazione Civile, Ordinanza n. 07617/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 369 c.p.c. per mancato tempestivo deposito dell'atto introduttivo; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, la quale a sua volta aveva respinto l'istanza di ammissione al beneficio per mancata produzione della copia del documento di identità dell'interessato. Nel giudizio di cassazione il ricorso è stato però dichiarato improcedibile perché, secondo la certificazione di cancelleria, l'atto di ricorso non era stato depositato entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La difesa della controparte non ha sanato tale omissione, poiché la violazione concerne un termine perentorio e non una mera irregolarità formale. La Corte, quindi, non ha esaminato i motivi di merito eventualmente dedotti, limitandosi a rilevare d'ufficio l'improcedibilità.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo non sana la violazione di un termine perentorio; opera per le sole nullità di forme in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo da versare in caso di presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata produzione/deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
- La costituzione della controparte non sana la violazione di un termine perentorio, poiché il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. riguarda solo le irregolarità formali e non l'inosservanza di termini processuali.
- Quando la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, deve dare atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se la normativa applicabile lo prevede.
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