Sentenza del 07/12/2022 n. 35921 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione proposto da R. Giochi Srl avverso la sentenza della Corte di cassazione 16 giugno 2021, n. 16954. La società censura la sentenza per due motivi principali: 1) errore di fatto (art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte omesso di rinviare al giudice del merito la questione relativa alla disapplicazione della sanzione per sussistenza di oggettiva incertezza della normativa tributaria, questione che sarebbe stata prospettata nei gradi di merito ed implicitamente assorbita; 2) errore di fatto per avere la Corte disatteso un presunto giudicato esterno formatosi in precedenti giudizi instaurati dagli esercenti, sostenendo invece che mancava l'identità delle parti e quindi i presupposti dell'efficacia di giudicato esterno.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi indicati non configurano un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c.: non sussisteva una evidente e incontrovertibile omissione percepibile dagli atti della Corte di cassazione e i profili denunciati costituiscono valutazioni di merito o di diritto non rientranti nella nozione di errore percettivo revocatorio. Quanto al giudicato esterno, la Corte ha rilevato l'assenza di identità delle parti (la società non era parte dei precedenti giudizi promossi dagli esercenti), con conseguente esclusione dell'efficacia di giudicato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito, e si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Definisce il limite della revocazione per errore di fatto: l'errore deve consistere in una falsa percezione della realtà manifestamente desumibile dagli atti, non in mere valutazioni giuridiche o di merito.
Codice di procedura civile
art. 391bis c.p.c., comma 1
Richiamato per precisare l'applicabilità delle norme sulla revocazione anche alle sentenze della Corte di cassazione, nei limiti e condizioni previste.
D.P.R. n. 633 del 1972
La Corte ha interpretato l'esenzione IVA prevista per determinate operazioni connesse al gioco come applicabile soltanto alle operazioni svolte dai concessionari e dai soggetti da questi direttamente incaricati (rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore), escludendo l'estensione a soggetti che non risultino avere un affidamento diretto dal concessionario.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Prevede l'eventuale obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammesso solo se l'errore è una palese e incontrovertibile falsa percezione della realtà desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità; non sono consentite rivisitazioni di valutazioni giuridiche o di merito.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la diversa valutazione o interpretazione di risultanze processuali già esaminate: le censure che attengono a valutazioni caratteristiche del merito devono essere proposte con i rimedi ordinari contro la sentenza di merito.
- L'efficacia del giudicato esterno nel processo tributario richiede l'identità di parti, petitum e causa petendi; la mera decisione su questioni analoghe in giudizi promossi da soggetti diversi (es. esercenti anziché gestore) non produce automaticamente giudicato esterno a favore di altro soggetto.
- L'esenzione IVA relativa al gioco (D.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 6) è limitata alle operazioni riconducibili alla rete dei concessionari e ai soggetti da essi direttamente affidatari: non è trasferibile a soggetti che non risultino avere un affidamento diretto dal concessionario.
- Per ottenere la disapplicazione di una sanzione per 'incertezza obiettiva' della norma tributaria occorre che tale situazione sia chiaramente dedotta e documentata nel giudizio di merito; la sua eventuale omissione o il fatto che sia stata ritenuta assorbita dal giudice d'appello non garantisce la revocazione della sentenza di cassazione.
- Le spese processuali e gli eventuali contributi unificati possono essere confermati o integrati in caso di inammissibilità del ricorso per revocazione; la parte soccombente può essere condannata anche al versamento di un ulteriore contributo quando sussistano i presupposti normativi.
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