Sentenza n. 1905/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 29.9.2025, n. 93, pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal 4.10.2025 al 18.10.2025, con la quale il Comune di Alba ha approvato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; - della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 30.7.2025, n. 79, con la quale il Comune di Alba ha adottato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi - per quanto possa occorrere - il parere della Provincia di Cuneo espresso con determina dirigenziale 5.9.2025, n. 1323, relativo alla compatibilità della Variante Parziale n. 16 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Alba n. 79 del 30 luglio 2025, di adozione, e n. 93 del 29 settembre 2025, di approvazione della Variante Parziale n. 16 al PRGC, nonché il parere provinciale di compatibilità
Esito
La controversia
Tre privati hanno impugnato la Variante Parziale n. 16 al PRGC del Comune di Alba, contestando in particolare il tracciato stradale previsto dalla variante. Il testo non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di avere annullato in autotutela, in parte qua, la deliberazione di approvazione e di avere modificato il tracciato stradale; i ricorrenti hanno confermato l'intervenuta soddisfazione integrale del loro interesse sostanziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché le sopravvenute determinazioni comunali — la deliberazione consiliare n. 6 del 28 gennaio 2026 e la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 350 del 15 settembre 2026 — hanno modificato il tracciato contestato e, come riconosciuto dai ricorrenti, hanno pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo delle parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta determinazioni sopravvenute che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e tale soddisfazione è confermata dalle parti.
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