Sentenza n. 2572/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., con l’atto introduttivo del giudizio: 1. del provvedimento prot. n. 22835 del 31.07.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 05251011218-25072025-1704 del 25.07.2025 prodotta per l’esercizio di attività di autorimessa stagionale in Bacoli (NA) alla via Caracciolo snc, pertinenziale allo stabilimento balneare Lido Enea srl; 2. della nota prot. 22601 del 30.07.2025 redatta dal tecnico AREA V, geom. Friscuolo, del Comune di Bacoli. espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificata alla ricorrente; 3. della nota 21372 del 21.07.2025, della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificata alla ricorrente ed adottata dalla Regione Campania per altro operatore economico in data 21.07.2025, antecedente al deposito della SCIA (in data 25.07.2025); 4. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Con i motivi aggiunti depositati in data 13\8\2025: 1.1 del provvedimento prot. n. 23926/2025 del 11.08.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di divieto di prosecuzione, ad horas, dell’attività di autorimessa stagionale pertinenziale ad uno stabilimento balneare, alla via Caracciolo snc di cui alla SCIA n. 05251011218-25072025-1704 del 25.07.2025 e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della SCIA presentata; 1.2. del parere negativo di viabilità a firma dei Tenenti Lucignano e Di Benedetto della Polizia Municipale del Comune di Bacoli pervenuto al prot. n. 23847 del 11.08.2025 del Comune di Bacoli, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificato alla ricorrente; 1.3. della nota del Comando di Polizia Municipale prot. 23787 del 09.08.2025 con la quale è stato trasmesso al Comune di Bacoli il verbale di contestazione n. 081895/B della Polizia Municipale di Bacoli; 1.4. del verbale di contestazione n. 081895/B del 09.08.2025 della Polizia Municipale di Bacoli; 1.5. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA per autorimessa stagionale pertinenziale in area ricadente nella ZSC IT 8030017 Lago Miseno e successivo divieto di prosecuzione dell’attività
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 31 luglio 2025 che aveva rigettato la SCIA presentata per l’esercizio, per novanta giorni e senza realizzazione di opere, di un’area di sosta stagionale con circa settanta stalli, pertinenziale a uno stabilimento balneare. Il rigetto era motivato dall’assenza della Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), poiché l’area ricadeva nella ZSC IT 8030017 Lago Miseno, oltre che in area agricola, in zona di protezione integrale del piano paesistico e nella riserva generale del Parco regionale dei Campi Flegrei. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.P.R. 357/1997, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. 152/2006; difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che l’attività fosse temporanea, priva di opere, preesistente all’istituzione del sito Natura 2000 e non idonea a incidere sull’habitat; difetto di istruttoria per il richiamo comunale a una nota regionale relativa ad altro procedimento; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto a una licenza comunale rilasciata nel 1992 per attività di rimessa. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo divieto di prosecuzione dell’attività, fondato su un parere negativo di viabilità della Polizia municipale, contestando l’abusività del varco carrabile, l’assenza di pericolo per la circolazione, la contraddittorietà con la pregressa disponibilità dell’area e l’omesso preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria di replica comunale depositata oltre il termine di venti giorni liberi previsto dall’art. 73 c.p.a. Ha poi ritenuto persistente l’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo: gli atti successivi non costituivano una spontanea e definitiva sostituzione del primo provvedimento, ma erano stati adottati in esecuzione delle misure cautelari monocratiche e avevano natura provvisoria. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto. Il Collegio ha affermato che la VIncA, o almeno la preventiva fase di screening, può essere necessaria anche per attività prive di opere edilizie, temporanee e stagionali, quando siano potenzialmente idonee a produrre impatti sul sito Natura 2000, quali rumore, disturbo della fauna, modifiche del suolo o inquinamento. La necessità della valutazione dipende dalla suscettività dell’attività di incidere significativamente sugli habitat o sulle specie protette, non dalla natura o dalle dimensioni dell’intervento. La preesistenza dell’attività e l’eventuale autorizzazione rilasciata in passato non escludono l’applicazione della disciplina di tutela ambientale, che può riguardare anche attività o progetti autorizzati anteriormente all’istituzione o alla piena applicazione del regime di protezione. Il richiamo comunale alla nota regionale relativa ad altro parcheggio è stato ritenuto sufficiente a evidenziare la potenziale incidenza dell’attività di parcheggio, indipendentemente dalla realizzazione di opere; in ogni caso, nel procedimento mancava qualunque valutazione di incidenza, anche nella fase preliminare di screening. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché le garanzie partecipative proprie dei procedimenti finalizzati al rilascio di un titolo abilitativo non si applicano prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, che è un atto del privato e non un provvedimento amministrativo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati erano stati adottati in conseguenza delle misure cautelari e non regolavano definitivamente il rapporto; inoltre, anche l’eventuale annullamento di tali atti non avrebbe procurato utilità, essendo comunque necessaria la preventiva VIncA. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, par. 2, direttiva 92/43/CEE
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
La disposizione impone obblighi permanenti e preventivi di tutela nelle ZSC, applicabili anche ad attività già in corso o autorizzate in passato, quando possano determinare degrado degli habitat o perturbazioni significative delle specie.
art. 5 d.P.R. 357/1997
I proponenti di interventi non direttamente connessi o necessari alla conservazione del sito, ma potenzialmente idonei a produrre incidenze significative, devono sottoporre l’intervento alla preventiva valutazione di incidenza; prima della VIncA appropriata deve essere effettuato lo screening preliminare.
art. 5, comma 8, d.P.R. 357/1997
La valutazione di incidenza deve essere acquisita preventivamente rispetto alle determinazioni conclusive dell’amministrazione e non può essere sostituita da una valutazione postuma.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguato il riferimento alla potenziale incidenza dell’attività di parcheggio sul sito Natura 2000.
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, poiché la SCIA è un atto del privato e non un provvedimento amministrativo inserito in un procedimento di rilascio di titolo abilitativo.
art. 73 c.p.a.
Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
Il termine per il deposito delle memorie di replica è perentorio; il deposito tardivo comporta l’inutilizzabilità della memoria e dei documenti.
art. 56 c.p.a.
Gli atti adottati dall’amministrazione in esecuzione di decreti cautelari monocratici non determinano, di per sé, né la cessazione della materia del contendere né l’improcedibilità del ricorso originario, se non regolano definitivamente il rapporto.
Massime di principio
- La preventiva Valutazione di incidenza, preceduta ove necessario dallo screening, può essere richiesta anche per attività temporanee, stagionali e prive di opere edilizie, quando l’attività sia potenzialmente idonea a produrre impatti significativi su habitat o specie protette di un sito Natura 2000.
- La necessità della VIncA dipende dalla suscettività dell’intervento o dell’attività di incidere sul sito protetto, non dalla sua qualificazione formale, dalle sue dimensioni, dalla durata limitata o dall’assenza di opere; possono rilevare anche rumore, disturbo della fauna, modifiche del suolo e altri impatti indiretti.
- La disciplina di tutela dei siti Natura 2000 si applica anche ad attività o progetti autorizzati o svolti anteriormente all’istituzione del sito, qualora successivamente risultino idonei a provocare degrado degli habitat o perturbazioni significative delle specie.
- La VIncA costituisce un passaggio preventivo e propedeutico alle determinazioni amministrative conclusive: non è legittimo procedere al rilascio o alla prosecuzione dell’attività senza avere previamente svolto almeno la verifica preliminare di incidenza.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 non deve essere comunicato prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, poiché la SCIA non è un provvedimento amministrativo ma una dichiarazione del privato.
- L’adozione di un nuovo atto in esecuzione di una misura cautelare, senza una volontà amministrativa autonoma di definire stabilmente il rapporto, non determina la cessazione della materia del contendere né rende improcedibile il ricorso contro l’atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →