Ordinanza n. 907/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) il Verbale delle operazioni giornaliere n. 8 del 15 dicembre 2025, nella parte in cui classifica la ricorrente nella sezione "non idonei" con la sigla "RIT" (ritirata); 2) il provvedimento di esclusione con giudizio "non idoneo" motivato da "la candidata si è ritirata durante l'esecuzione della prova”; 3) il bando di concorso per 196 commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale inPA e sui siti della Polizia, con scadenza delle domande il 1° maggio 2025, nella parte in cui non prevede la possibilità di ripetizione delle prove di efficienza fisica in caso di infortunio occorso durante l’esecuzione delle stesse; 4) ogni altro atto presupposto, connesso, e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea alle prove di efficienza fisica ai fini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, con ogni statuizione consequenziale, ivi compresa la ripetizione della prova di corsa piana di 1000 metri, una volta superata la fase acuta dell’infortunio occorso durante l’esecuzione della stessa (lesione muscolare 3A al bicipite femorale destro, documentata da ecografia del 15.12.2025 e referto ortopedico del 17/12/2025 con prognosi 30 giorni); nonché per il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere legittimamente dichiarata idonea alle prove di efficienza fisica ai fini del concorso de quo, previa valutazione effettiva delle reali condizioni fisiche post-guarigione e non meramente formale per evento di forza maggiore; in via istruttoria, la disamina di una verificazione tecnica ex artt. 19 e 66 c.p.a. (o, in subordine, CTU) per accertare: a) la natura infortunistica e la diretta riconducibilità alla prova dell’interruzione; b) la temporaneità dell’inabilità (non permanente); c) l’idoneità residua al servizio una volta superata la prognosi; in via risarcitoria principale, la reintegrazione in forma specifica mediante riammissione con riserva e ripetizione della prova; in subordine, il risarcimento del danno per equivalente (patrimoniale, esistenziale e professionale), da liquidarsi in corso di causa o separatamente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità alle prove di efficienza fisica, con classificazione come ritirata dopo l'interruzione della prova di corsa piana per infortunio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni giornaliere che la classificava tra i non idonei con la sigla RIT, il provvedimento di esclusione motivato dal ritiro durante la prova, il bando nella parte in cui non prevedeva la ripetizione della prova in caso di infortunio occorso durante il suo svolgimento e gli atti connessi. Ha dedotto che l'interruzione della corsa piana di 1000 metri era stata determinata da una lesione muscolare al bicipite femorale destro, documentata da certificazione sanitaria rilasciata nella stessa giornata e da successivo referto ortopedico, e non da una stabile inidoneità fisica. Ha chiesto la riammissione con riserva, la ripetizione della prova dopo la guarigione, l'ammissione alle successive prove in caso di superamento, una verificazione tecnica o CTU e, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli effetti interinali della riammissione alla procedura e della ripetizione della prova non superata, disponendo, se necessario, la riconvocazione della Commissione. In caso di esito favorevole della prova ripetuta, l'Amministrazione dovrà ammettere la candidata alle ulteriori prove non ancora sostenute. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella documentazione sanitaria, ritenuta idonea a confermare che l'interruzione era stata causata da un infortunio occorso durante la prova, e nell'orientamento del TAR secondo cui un singolo infortunio verificatosi durante una prova di efficienza fisica dimostra una temporanea inabilità, non una definitiva inidoneità. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di ragionevolezza, ritenendo che non vi sia ragione per escludere la rilevanza dell'infortunio ai fini della ripetizione della prova. L'ordinanza non definisce il merito delle domande di annullamento e risarcitorie. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e adozione di una misura provvisoria di riammissione e ripetizione della prova.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per chiedere una verificazione tecnica o, in subordine, una consulenza tecnica d'ufficio; l'ordinanza non dispone tali incombenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati sensibili.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale che prevede prove di efficienza fisica, un infortunio singolo e documentato occorso durante lo svolgimento della prova non dimostra, di per sé, una definitiva inidoneità fisica del candidato, ma può integrare una temporanea inabilità.
- Le regole sulle prove di efficienza fisica devono essere interpretate secondo ragionevolezza: l'infortunio occorso durante la prova può giustificare la ripetizione della prova stessa, anche quando il bando non preveda espressamente tale possibilità.
- Quando la documentazione sanitaria conferma, in sede cautelare, che l'interruzione della prova è stata causata da un infortunio verificatosi durante l'esecuzione, sussiste il fumus boni iuris per disporre la riammissione del candidato, la ripetizione della prova dopo la fase acuta dell'infortunio e, in caso di superamento, l'ammissione alle successive prove.
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