Sentenza del 01/10/2019 n. 5538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Difetto di legittimazione processuale - Impossibilità dell'erede di succedere al legale rappresentante pro tempore deceduto in corso di causa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl gravame proposto dall'erede è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale. L'erede non poteva subentrare nel processo in luogo del rappresentante legale deceduto, né proseguire autonomamente il giudizio concernente la società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione processuale dell'erede del legale rappresentante della società, deceduto nel corso del giudizio. È stato stabilito che il decesso del rappresentante legale di una società di capitali non determina la successione dell'erede nel processo, poiché l'erede non subentra nella posizione processuale della società né acquisisce, per effetto della successione, la legittimazione a rappresentarla. La legittimazione processuale appartiene alla società e deve essere esercitata dal rappresentante legale in carica o da altro soggetto munito dei necessari poteri.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, la posizione processuale appartiene alla società e non personalmente al suo legale rappresentante.
- Il decesso del legale rappresentante non comporta la successione processuale dei suoi eredi nel giudizio promosso dalla società.
- L'erede del rappresentante deceduto non acquisisce automaticamente il potere di rappresentare la società né la legittimazione a proporre o proseguire impugnazioni tributarie.
- Dopo il decesso del legale rappresentante, la prosecuzione del giudizio deve essere curata dalla società tramite il nuovo rappresentante legale o altro soggetto validamente autorizzato.
- La mancanza di legittimazione processuale conduce all'inammissibilità del gravame, indipendentemente dal merito della controversia fiscale.
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