Sentenza n. 2979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 16677/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 16677/2025, che aveva respinto il ricorso contro la comunicazione di improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico e contro gli atti presupposti di pianificazione e disciplina del traffico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la decisione del TAR che aveva respinto il ricorso contro la comunicazione di improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico relativa all’area antistante il proprio esercizio. Il diniego era motivato dalla contrarietà dell’istanza al Piano di Massima Occupabilità relativo a via Madonna dei Monti, approvato nel 2012, nonché dalla presenza di un attraversamento pedonale e dalla relativa disciplina del traffico. Con il primo motivo d’appello veniva dedotta la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, sostenendo che il procedimento non avesse natura vincolata e dovesse essere preceduto dalla comunicazione di avvio e dal contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo veniva contestata l’illegittimità propria e derivata della scheda del PMO per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, genericità, ingiustizia manifesta e arbitrarietà, nonché per violazione degli artt. 12 e 13 della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2021. In subordine veniva censurata la determinazione dirigenziale di traffico n. 858/2010. L’appellante sosteneva, in particolare, che la scheda del PMO non rappresentasse correttamente l’attraversamento pedonale e non spiegasse le ragioni del divieto di occupazione davanti al civico interessato; inoltre, l’attraversamento sarebbe stato privo dei requisiti di accessibilità, sicurezza e comfort previsti dalle linee guida di settore. Roma Capitale eccepiva che la società non avesse mai attivato il procedimento di revisione del PMO e che il provvedimento impugnato fosse vincolato, in quanto meramente attuativo del piano vigente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la comunicazione di improcedibilità fosse atto vincolato, non solo nell’an ma anche nel quomodo, poiché il PMO vigente non prevedeva alcuna assentibilità dell’occupazione di suolo pubblico davanti al civico interessato e non lasciava all’amministrazione margini per adottare una decisione diversa. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta quindi l’annullabilità dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha qualificato il PMO come atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà e dell’inesatta acquisizione dei presupposti di fatto. Il piano resta cogente e opponibile anche in presenza di modifiche della situazione concreta o della disciplina di settore; l’eventuale perdita di attualità deve essere fatta valere mediante uno specifico procedimento di revisione. Tale revisione deve avere carattere complessivo e non può essere limitata al singolo esercizio, dovendo rivalutare l’insieme delle circostanze e degli interessi coinvolti per la strada interessata. Nel caso concreto non sono stati ravvisati né manifesta illogicità né erronea acquisizione degli elementi di fatto. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Le garanzie partecipative non determinano l’annullabilità dell’atto quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce vizio non invalidante quando è palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
art. 10, comma 4, Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, DAC n. 21/2021
Nell'ambito della Città Storica, Roma Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza.
Il rilascio delle concessioni di suolo pubblico può essere subordinato ai Piani di Massima Occupabilità, approvati previa acquisizione dei pareri degli uffici competenti e tenendo conto dei diversi interessi pubblici coinvolti.
art. 37, comma 15, Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, DAC n. 21/2021
È fatta salva la validità di tutti i Piani di Massima Occupabilità già approvati dagli Organi comunali e/o municipali competenti, ferma restando la facoltà di attivare specifico procedimento di revisione.
I PMO già approvati conservano validità e sono opponibili fino alla loro eventuale revisione; la revisione deve essere attivata mediante lo specifico procedimento previsto dal regolamento.
artt. 12 e 13 deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2021
Nel caso concreto non è stata ravvisata la dedotta violazione dei criteri regolamentari sopravvenuti, poiché il PMO previgente conserva efficacia e non diventa automaticamente inapplicabile per effetto della modifica della disciplina di settore.
Massime di principio
- Un Piano di Massima Occupabilità costituisce un atto amministrativo generale di pianificazione territoriale, espressione di discrezionalità tecnica, e le sue scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o inesatta acquisizione dei presupposti di fatto.
- Quando un’istanza di occupazione di suolo pubblico ricade in un’area disciplinata da un PMO vigente che esclude l’assentibilità dell’occupazione, il provvedimento applicativo ha natura vincolata, qualora l’amministrazione non disponga di margini di scelta tra determinazioni diverse.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità del diniego vincolato quando sia palese, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La sopravvenuta modifica della situazione concreta o della disciplina di settore non rende di per sé inattuale o inopponibile un PMO già approvato; l’eventuale perdita di attualità deve essere fatta valere mediante l’apposito procedimento di revisione.
- La revisione di un piano di massima occupabilità deve avere natura complessiva e comportare una nuova valutazione delle circostanze e degli interessi riferiti all’intera area o strada interessata, non potendo essere limitata alla posizione di un singolo esercizio commerciale.
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