Cassazione Penale, Sentenza n. 711/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tasca ha impugnato il decreto che aveva confermato l'aggravamento della sorveglianza speciale (aumento di un anno) sostenendo che la Corte d'appello aveva motivato l'aggravamento sulla base di presunte reiterate violazioni ma ne aveva esplicitata una sola (omessa esibizione della carta precettiva); inoltre ha dedotto che i controlli in compagnia di "pregiudicati" non possono essere valutati come indici di pericolosità se si tratta di parenti o amici o di contatti sporadici in un contesto territoriale limitato, e che manca evidenza di carichi pendenti gravi (omicidio, estorsione ecc.) per ritenere la perdurante pericolosità sociale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto legittimo l'aggravamento deciso in base all'art.11 D.Lgs. n.159/2011 per ripetute violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale: sia l'omessa esibizione della carta precettiva sia i controlli ripetuti in compagnia di soggetti pregiudicati sono stati valutati cumulativamente e considerati idonei a dimostrare la persistenza e l'accentuazione della pericolosità sociale del Tasca. Le deduzioni del ricorrente circa legami di parentela/amicizia o la sporadicità dei contatti sono state ritenute generiche e prive di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011 art.11
L'aggravamento di una misura di prevenzione personale può essere disposto quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura; nel caso l'aggravamento è stato confermato in relazione a reiterate violazioni (omessa esibizione della carta precettiva e frequenti contatti con pregiudicati).
D.Lgs. n.159/2011 art.75
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inosservanza di prescrizioni generiche non integra il reato previsto dall'art.75 comma 2, che riguarda prescrizioni specifiche; tuttavia tale inosservanza può rilevare ai fini dell'aggravamento della misura di prevenzione.
Codice di procedura penale art.125 comma 3
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alle impugnazioni; la Corte di cassazione ha comunque dichiarato il ricorso generico e inammissibile.
Giurisprudenza: Sez. Un. n.40076 del 27/04/2017 (Rv.270496)
Precedente di legittimità che chiarisce la rilevanza, ai fini dell'aggravamento della misura, dell'inosservanza di prescrizioni generiche anche se questa non integra un reato secondo l'art.75.
Massime di principio
- La mancata esibizione della carta precettiva prevista per la sorveglianza speciale può costituire una violazione significativa e concorrere all'aggravamento della misura, anche se tale condotta non integra di per sé il reato previsto dall'art.75.
- I frequenti contatti con soggetti pregiudicati possono essere valutati cumulativamente come indicativi di pericolosità sociale e giustificare aggravamenti della misura, salvo che il ricorrente produca prove specifiche che dimostrino natura familiare, amicizia stabile o assoluta sporadicità degli incontri.
- Il giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale e sull'opportunità di aggravare una misura è una valutazione di merito apprezzabile dal giudice e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazioni di diritto; deduzioni generiche senza prova non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e documentate; ragioni generiche di dissenso rispetto alla valutazione di fatto del giudice di merito sono inammissibili.
- La combinazione di più violazioni anche di minore gravità può giustificare un'aggravamento quando dimostra la perdurante insofferenza del soggetto rispetto alle prescrizioni della misura.
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