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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50780/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della ordinanza del tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro per equivalente nell'ambito di ipotesi di reato di cui all'art. 10‑quater del Dlgs. 74/2000. Il ricorrente denunciava che il Gip non aveva esaminato adeguatamente fumus del reato e periculum in mora e che il tribunale, in sede di appello, avrebbe illegittimamente esercitato poteri integrativi sostanziali sostituendosi al Gip per sanare la carenza di motivazione, redigendo una motivazione apparente e valorizzando indebitamente elementi a sostegno del periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, nel giudizio d'appello disciplinato dall'art. 322‑bis cod. proc. pen. l'impugnazione ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione: è quindi consentito al tribunale integrare o rimediare alla mancanza o insufficienza della motivazione dell'ordinanza di restituzione. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale che ha considerato la condotta complessiva e fraudolenta del ricorrente come indice della concreta possibilità di dispersione dei beni. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater Dlgs. 74/2000

    Norma sostanziale del reato che ha dato luogo al sequestro per equivalente; la Corte non entra nel merito della fattispecie ma riconosce che il sequestro per equivalente può essere giustificato dalla valutazione del fumus e del periculum relativa alla capacità dell'indagato di sottrarre somme allo Stato

  • art. 322‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali; la Corte afferma che l'impugnazione ha effetto devolutivo e attribuisce al tribunale piena cognizione, comprensiva della possibilità di integrare o sopperire alla mancanza/insufficienza della motivazione

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto all'art. 322‑bis: la Corte chiarisce che le regole sulle motivazioni applicabili non impediscono al giudice dell'appello di rimediare a carenze motivazionali dell'ordinanza di restituzione

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione dei beni sequestrati; la Corte ricorda che l'ordinanza di restituzione può essere motivata per relationem e che il giudice d'appello può integrare la motivazione

  • art. 292, comma 2, lett. c)-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di motivazione per i provvedimenti applicativi delle misure cautelari reali; la Corte segnala che tale obbligo si riferisce al provvedimento applicativo ma non necessariamente all'ordinanza di restituzione che può essere motivata per relationem

  • art. 309, comma 9; art. 324, comma 7; art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte per spiegare i limiti dell'applicabilità di regole che impongono l'annullamento automatico dei provvedimenti privi di motivazione in altri contesti; ciò non impedisce al tribunale del riesame di esercitare una piena cognizione in sede d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di attribuire l'onere delle spese del procedimento al ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, tenuto conto della Corte Costituzionale n.186/2000, ha disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per motivare la quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, precisando che non risultava colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di appello avverso provvedimenti cautelari reali (art. 322‑bis cod. proc. pen.) l'impugnazione ha effetto devolutivo: il giudice del gravame ha piena cognizione e può integrare o rimediare alla mancanza o insufficienza della motivazione dell'ordinanza di restituzione
  • L'obbligo di motivazione rigorosa previsto per il provvedimento applicativo della misura non si traduce automaticamente nell'annullamento dell'ordinanza di restituzione carente: è ammessa la motivazione per relationem e l'integrazione in sede di appello
  • Il periculum in mora relativo a misure reali può essere valutato anche sulla base della condotta personale e delle modalità fraudolente dell'indagato: la possibilità che il soggetto dissipi o sottragga somme giustifica il mantenimento del sequestro per equivalente
  • La carenza o insufficienza motivazionale del provvedimento originario non comporta di per sé il successo dell'impugnazione se il giudice d'appello può e ritiene di rimediare alla carenza mediante piena valutazione devoluta
  • Il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte può quantificare equitativamente tale somma se non risulta colpa grave nella proposizione del ricorso

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