Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rasori impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del P.M. contro il rigetto del GIP della richiesta di custodia cautelare in carcere. I motivi principali del ricorso in Cassazione erano: (1) nullità/inumissibilità dell'appello del P.M. per genericità e violazione delle norme sugli atti cautelari; (2) vizio di motivazione del Tribunale del riesame in relazione alle esigenze cautelari, lamentando che non fosse stato adeguatamente considerato il rilevante decorso del tempo (fatti tra maggio 2020 e marzo 2021) e che ciò avrebbe dovuto indebolire la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla presunta genericità dell'appello del P.M., considerato che, nella fattispecie, la decisione del GIP si era limitata a valutare esclusivamente l'attualità del pericolo e l'appello del P.M. ha legittimamente richiamato la richiesta cautelare e i documenti allegati. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la persistenza del pericolo di reiterazione, sulla base degli elementi acquisiti (dichiarazioni del collaboratore di giustizia, indici di professionalità nel narcotraffico, disponibilità di fornitori e clienti stabili, uso di strumenti criptati e disponibilità di armi), ritenendo non decisivo il solo decorso del tempo. La pronuncia ha affermato la compatibilità dell'operato del Tribunale con la giurisprudenza di legittimità anche nella sua declinazione meno rigorosa verso l'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per inquadrare il reato associativo e fondare la gravità indiziaria e la rilevanza della partecipazione all'organizzazione.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; richiamata per i singoli episodi di spaccio e per valutare la gravità indiziaria dei fatti contestati.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; usato per qualificare la partecipazione di Rasori in concorso con altri agli episodi di traffico.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati (tra cui quelli di narcotraffico); la Corte conferma che tale presunzione è prevalente rispetto alla norma generale (art.274) ma resta relativa e può essere superata solo con elementi concreti, non dal mero decorso del tempo.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari in generale; richiamata nella discussione in ordine all'incidenza del decorso del tempo sulla permanenza del pericolo, ma la Corte rileva la prevalenza dell'art.275, comma 3, nei casi specifici.
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione delle ordinanze cautelari del GIP; richiamata relativamente ai requisiti di specificità dell'appello cautelare del P.M.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi formali degli atti di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. rispettasse i requisiti sufficienti nella fattispecie.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale citata dal ricorrente su questioni di ammissibilità dell'impugnazione; non ha trovato accoglimento nella prospettazione del ricorso.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante "associazione" di stampo mafioso: la mancata ricognizione di questa aggravante non è stata ritenuta, dal Tribunale e dalla Cassazione, decisiva ai fini dell'apprezzamento della gravità dei fatti, stante l'altro quadro probatorio (uso di criptotelefoni, professionalità e organizzazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica illustrazione dei motivi del ricorso in Cassazione; usata come riferimento procedurale per la formulazione dei motivi.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; atto formale finale della sentenza.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero contro il rigetto di una misura cautelare deve indicare i punti della decisione censurata e i motivi in modo specifico, ma quando il GIP non svolge una valutazione concreta della richiesta e si limita a motivare sul mero difetto di attualità, il P.M. può legittimamente richiamare la richiesta originaria e gli atti a essa allegati.
- Per i reati puniti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare che ha carattere di specialità rispetto alla norma generale (art. 274); tuttavia tale presunzione è superabile solo con elementi concreti e non semplicemente con il decorso del tempo.
- Il mero decorso del tempo, anche se rilevante, è neutro se non accompagnato da elementi che dimostrino la cessazione della pericolosità: occorrono prove stabili dell'assenza di contatti, di attività criminose o di capacità organizzativa residua per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Elementi decisivi per valutare la persistenza del pericolo di reiterazione sono: dichiarazioni di collaboratori, evidenze sulla continuità di fornitori e clienti, prova di disponibilità di armi o strumenti di comunicazione criptata, e la professionalità dell'attività criminosa.
- In situazioni similari, il difensore deve puntare a mostrare specifici elementi di attenuazione (interruzione dei contatti, cessazione dell'attività, assenza di condotte successive) per superare la presunzione di pericolosità; l'attacco formale all'ammissibilità dell'appello del P.M. è difficile se il GIP ha motivato in modo circostanziato su singoli profili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37973/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37975/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37978/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37981/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37988/2025 del 24/11/2025
- Sentenza penale · 24 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2025 del 24/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →