Ordinanza n. 358/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 320388 del 22 ottobre 2025, pubblicata sul sito ufficiale dell'Amministrazione in pari data, con cui è stato indetto il “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025; -della graduatoria del concorso, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per l'anno 2025, nonché la futura graduatoria nella parte lesiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava il limite massimo di età previsto per l'accesso al concorso e, in particolare, i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina che ha eliminato l'innalzamento del limite di età per gli ex militari, mantenendo transitoriamente il beneficio soltanto per coloro che avevano prestato servizio militare prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017. Il ricorrente richiamava inoltre la diversa disciplina dei limiti di età prevista per l'accesso alle carriere civili e l'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare sulla base di una sommaria valutazione negativa dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Ha ritenuto legittima e razionale la scelta legislativa di eliminare l'innalzamento del limite massimo di età per gli ex militari, in quanto diretta a favorire l'accesso di candidati più giovani, idonei a maturare nel corso della carriera livelli più elevati di professionalità e ad assicurare nel tempo il possesso dei requisiti fisici richiesti dal servizio. Ha escluso l'irragionevolezza della disciplina transitoria, poiché volta a salvaguardare posizioni già maturate e a evitare l'applicazione retroattiva di un trattamento peggiorativo. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 2049 del codice dell'ordinamento militare, considerando giustificata la diversa disciplina dei limiti di età per le carriere civili in ragione della natura non operativa delle relative funzioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla relativa istanza il TAR ha pronunciato il rigetto.
d.lgs. n. 95/2017
La sua entrata in vigore è individuata quale momento temporale rispetto al quale è stata conservata transitoriamente la disciplina più favorevole per chi aveva già prestato servizio militare.
art. 2049 c.o.m.
Il richiamo alla disciplina dei limiti di età per le carriere civili è stato ritenuto non decisivo, poiché la diversa regolamentazione è giustificata dalla natura non operativa delle funzioni civili.
Massime di principio
- La scelta legislativa di ridurre o eliminare un precedente innalzamento del limite massimo di età per l’accesso a una carriera militare può ritenersi razionale quando sia finalizzata a favorire il reclutamento di candidati più giovani, destinati a maturare più a lungo professionalità e requisiti fisici necessari allo svolgimento del servizio.
- La previsione transitoria che conservi un beneficio relativo al limite di età soltanto a chi abbia già maturato la condizione prevista dalla disciplina anteriore non determina, di per sé, un’irragionevole disparità di trattamento, se mira a salvaguardare posizioni già consolidate e a evitare l’applicazione retroattiva di una disciplina peggiorativa.
- La diversa disciplina dei limiti di età per l’accesso alle carriere militari operative e alle carriere civili può essere giustificata dalla differente natura delle funzioni e, in particolare, dalle specifiche esigenze fisiche connesse al servizio operativo.
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