Sentenza n. 354/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del porto di fucile per uso venatorio, ritiro cautelare delle armi e delle autorizzazioni, nonché silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio adottata dal Questore e il precedente ritiro cautelare delle armi disposto dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 TULPS, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, erronea applicazione del D.M. 28 aprile 1998, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sproporzione. Ha sostenuto che i provvedimenti si fondassero esclusivamente su un episodio isolato: un sinistro stradale verificatosi dopo un colpo di sonno, seguito da un alcoltest positivo con valori di 1,82 g/L e 1,57 g/L. Secondo il ricorrente, tale episodio non dimostrava né dipendenza né abuso abituale di alcol, né una concreta inaffidabilità nell’uso delle armi; inoltre, l’amministrazione non avrebbe considerato la sua regolare condotta di vita, l’assenza di precedenti analoghi o di comportamenti violenti e l’assenza di correlazione tra il fatto e la detenzione delle armi. È stata altresì dedotta la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, nonostante le armi fossero già state ritirate cautelarmente e non sussistessero ragioni d’urgenza. Con riferimento al ritiro cautelare, il ricorrente ha denunciato anche l’insufficienza della motivazione e l’assenza dei presupposti di urgenza. Infine, ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento prefettizio finalizzato all’eventuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto che la revoca del porto d’armi, fondata sull’incompatibilità delle condizioni psicofisiche del ricorrente desunta da un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza, fosse illegittima per insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Il D.M. 28 aprile 1998 attribuisce rilievo, per quanto riguarda l’alcol, alla dipendenza e all’abuso, mentre non considera di per sé ostativa la mera assunzione occasionale, diversamente da quanto previsto per l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti. In assenza di elementi relativi all’abitualità dell’assunzione di alcol, di precedenti sinistri o di ulteriori positività all’alcoltest, l’episodio doveva essere considerato isolato e non sufficiente a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi. Il Collegio ha inoltre rilevato il grave deficit procedimentale derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non giustificata da urgenza poiché le armi erano già state ritirate cautelarmente. Per comunanza del presupposto motivazionale, è stato annullato anche il ritiro cautelare delle armi. Quanto alla domanda di accesso, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione aveva consentito l’ostensione della documentazione nel corso del processo. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca del porto d’armi richiede la verifica effettiva della perdita dei requisiti o della sopravvenienza di circostanze ostative; non può fondarsi su un accertamento istruttorio insufficiente.
art. 43 TULPS
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il potere di negare o revocare la licenza presuppone elementi concreti idonei a escludere la buona condotta o l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
art. 39 TULPS
Disciplina il ritiro cautelare delle armi e il successivo procedimento prefettizio per il divieto di detenzione; nel caso concreto il ritiro cautelare è stato annullato per la carenza della ragione sostanziale posta a suo fondamento.
D.M. 28 aprile 1998, art. 1
Non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
Per l’alcol rilevano la dipendenza e l’abuso, non la mera assunzione occasionale; pertanto, un singolo episodio di ebbrezza, in assenza di ulteriori elementi sull’abitualità o sull’abuso, non dimostra automaticamente l’insussistenza del requisito psicofisico.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale non possono essere omesse in assenza di effettive ragioni d’urgenza; l’urgenza non è giustificata quando le armi siano già state ritirate cautelarmente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice ha rinviato la trattazione della causa al merito, definendo la fase cautelare senza adottare una sospensione immediata del provvedimento.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per i termini di deposito di documenti e memorie nella fase antecedente alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca di un porto d’armi per asserita inidoneità psicofisica deve fondarsi su un’istruttoria concreta e individualizzata, idonea a dimostrare la perdita dei requisiti previsti dalla legge; un singolo episodio di guida in stato di ebbrezza non è sufficiente, da solo e in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare l’inaffidabilità nell’uso delle armi.
- Ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, la mera assunzione occasionale di alcol non equivale, per il rilascio o il mantenimento del porto d’armi, né a dipendenza né ad abuso; l’assunzione anche occasionale assume rilievo ostativo autonomo soltanto per le sostanze stupefacenti, secondo la distinta formulazione della disciplina.
- L’amministrazione, nell’esercizio del potere di revoca del porto d’armi, deve considerare gli elementi favorevoli e contrari rilevanti per il giudizio di affidabilità, inclusi l’eventuale carattere isolato dell’episodio, l’assenza di precedenti analoghi e ogni concreto riscontro di abitualità o abuso.
- La comunicazione di avvio del procedimento di revoca del porto d’armi può essere omessa per urgenza solo quando sussistano ragioni effettive e attuali; l’urgenza non è dimostrata dal semplice richiamo alla sicurezza pubblica quando le armi siano già state ritirate cautelarmente e non vi sia un ulteriore pericolo immediato da fronteggiare.
- Quando il ritiro cautelare delle armi e la successiva revoca del porto d’armi si fondano sul medesimo episodio e la revoca viene annullata per insufficienza dell’istruttoria e dei presupposti sostanziali, può essere annullato anche il ritiro cautelare, se l’amministrazione non dimostra autonomi elementi giustificativi.
- La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, ostenda integralmente la documentazione richiesta.
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