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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05546/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda del Ministero volta ad accertare che un appartamento sito in agro di Nocera Torinese, in località "Macchia", insistesse su area demaniale marittima e fosse quindi detenuto arbitrariamente da privati. Il Ministero chiedeva il rilascio del bene, il risarcimento dei danni da indebita occupazione e la restituzione dei frutti percepiti e percepibili. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto che sulla demanialità del bene vi fosse già un giudicato formatosi in un precedente giudizio con la società dante causa, operante anche nei confronti degli aventi causa; quanto ai danni, ha escluso la responsabilità per il periodo anteriore alla sentenza che aveva accertato la demanialità e, per il periodo successivo, ha negato il nesso causale e il dolo/colpa dell'ultimo acquirente. Il ricorso per cassazione del Ministero articolava otto motivi: violazione del giudicato e del ne bis in idem, violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., omesso esame di fatto decisivo sulla demanialità e sulla presenza dell'edificio sulla particella demaniale, errata esclusione del danno in re ipsa, omessa considerazione della CTU e del suo computo dei danni, omesso esame del dolo, nonché nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. in punto dolo e colpa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili. Ha rilevato, anzitutto, la genericità delle censure in diritto, perché non indicavano in concreto in che modo le norme invocate sarebbero state violate; ha poi osservato che i motivi formulati come omesso esame di fatto decisivo miravano in realtà a contestare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e a ottenere una rivalutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione della Corte d'appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le controparti erano rimaste intimate. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha censurato la genericità delle doglianze formulate sotto tale rubrica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per la denuncia di nullità della sentenza o della motivazione ex art. 132 c.p.c.; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specifica e sostanzialmente diretta al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato escluso perché le censure miravano a contestare valutazioni di merito e della CTU, non un fatto storico decisivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per la disciplina del giudicato; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità nella deduzione della violazione.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato in relazione alla domanda risarcitoria; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e per la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato insieme all'art. 2043 c.c. sulla responsabilità risarcitoria; la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specificava la violazione del parametro normativo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare il mancato recepimento delle risultanze della CTU; la censura è stata dichiarata inammissibile, perché diretta a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione sulla colpa e sul dolo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità e perché mirante a una rivalutazione del merito.

  • art. 39 c.p.c.

    È richiamato nel riepilogo dei fatti per l'eccezione preliminare di litispendenza sollevata in appello, ma non costituisce ratio decidendi della decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve indicare in modo specifico quale sia l'errore di sussunzione o di interpretazione della norma compiuto dal giudice di merito; la mera indicazione della norma asseritamente violata non è sufficiente.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio o per ottenere una nuova lettura delle prove: la CTU è un mezzo di valutazione istruttoria, non un "fatto storico".
  • Le doglianze che, sotto l'apparente veste del vizio di legittimità, mirano in realtà a una rivalutazione del merito della controversia sono inammissibili in sede di cassazione.
  • La censura sul giudicato richiede una puntuale allegazione del contenuto del precedente decisum e dell'effettiva coincidenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della pretesa; in difetto, la deduzione è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PAPossessoProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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