Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19464/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del Territorio all'esito del procedimento di revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale intestata al contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia aveva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla CTR per ritenuta inesistenza della notifica dell'atto di appello, effettuata tramite operatore di posta privata. In sede di legittimità, il ricorso dell'Agenzia era già stato rigettato con ordinanza n. 29789/2021. La presente pronuncia riguarda però la correzione di un errore materiale contenuto in tale ordinanza, che riportava erroneamente il numero della sentenza impugnata (1601/4/2019 anziché 6201/04/2019).

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 29789/21 del 25 ottobre 2021, ordinando di sostituire nell'intestazione il riferimento alla sentenza impugnata erroneamente indicato con quello corretto. La Corte ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento di correzione, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato per i giudizi di impugnazione e che non vi è provvedimento sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non trova applicazione nel procedimento di correzione dell'errore materiale, perché la natura del procedimento preclude anche ogni provvedimento sulle spese.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato solo quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass., Sez. L, sentenza n. 8094 del 4 giugno 2002

    Viene citata per affermare che il giudice può porre rimedio d'ufficio agli errori materiali riconoscibili come tali, nell'ambito della corretta interpretazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • L'errore materiale riconoscibile nel provvedimento giudiziario può essere corretto anche d'ufficio dal giudice che lo ha emesso o lo sta esaminando, quando l'inesattezza sia oggettivamente percepibile dal testo e dal contesto del provvedimento.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si applicano le regole sul contributo unificato previste per i giudizi di impugnazione, trattandosi di procedimento accessorio che non comporta statuizioni sulle spese.
  • La correzione deve limitarsi alla rettifica dell'inesattezza meramente materiale, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.