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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 643/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 53 e 57 della legge 689/1981 e dell'art. 597 c.p.p. in ordine alla determinazione della pena. In particolare si censurava che la Corte d'appello, dopo aver ridotto la pena detentiva a mesi tre di reclusione, aveva omesso di effettuare il computo e di indicare la misura della sanzione sostitutiva della libertà controllata spettante ex art. 57, comma 3, L. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, avendo riguardo ai criteri predeterminati per la conversione della pena detentiva previsti dall'art. 57, comma 3, L. 689/1981 (e su istanza della difesa), ha proceduto direttamente alla rettifica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., senza annullarla. Ha quindi rettificato la pena disponendo che la pena detentiva di mesi tre di reclusione sia sostituita con la libertà controllata per la durata di mesi sei. Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • L. 689/1981, art. 57, comma 3

    Stabilisce i criteri per la conversione della pena detentiva in sanzioni sostitutive (quali la libertà controllata). Nel caso concreto la Corte ha applicato il criterio di conversione per determinare la misura della libertà controllata corrispondente a 3 mesi di reclusione, traducendola in 6 mesi di libertà controllata.

  • L. 689/1981, art. 53

    Richiamata nel ricorso in relazione alla determinazione della pena e delle sanzioni sostitutive; nella sentenza la disciplina della legge 689/1981 è stata utilizzata per giustificare la conversione della pena detentiva nella misura sostitutiva.

  • Codice di procedura penale, art. 619, comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione, in casi di evidente omissione e in situazioni processuali identiche, di rettificare direttamente la sentenza impugnata senza procedere all'annullamento e al rinvio. Così è stato fatto per integrare il calcolo della sanzione sostitutiva omesso dalla Corte territoriale.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Richiamato nel motivo di ricorso con riferimento agli aspetti processuali della determinazione della pena; nel contesto il vizio denunciato riguardava la mancata indicazione del computo della misura sostitutiva nella motivazione della Corte d'appello.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma emergenziale che ha autorizzato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (procedimento a distanza/scritto) durante il periodo di applicazione; nel procedimento di cassazione il dibattimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.

  • Codice penale, artt. 474 e 648

    Indicano i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello; la decisione sulla conversione della pena riguarda la pena complessivamente irrogata per tali reati.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riduce una pena detentiva deve anche indicare, se applicabile, la sanzione sostitutiva e il relativo computo ai sensi della L. 689/1981 (art. 57), in modo da rendere completa la determinazione della pena.
  • Se la Corte territoriale omette il calcolo o l'indicazione della misura sostitutiva in modo evidente e la situazione è ricostruibile con chiarezza, la Corte di Cassazione può rettificare direttamente la sentenza ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., senza annullare e rinviare il provvedimento.
  • La difesa dovrebbe sollecitare espressamente in sede d'appello l'indicazione del computo della sanzione sostitutiva quando la riduzione della pena detentiva rende applicabile la conversione, per evitare omissioni formali.
  • Le rettifiche della Cassazione sono ammesse in presenza di casi identici e di omissioni meramente aritmetiche o di calcolo della pena quando non sia necessario un nuovo esame di merito.
  • Le modalità procedurali eccezionali (es. contraddittorio scritto ai sensi di norme emergenziali) non impediscono l'esercizio dei rimedi di impugnazione, inclusa la possibilità di rettifica da parte della Cassazione.

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