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Sentenza

Sentenza n. 328/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROT. N. 90 DEL 01.02.2018

Giustizia amministrativa201800222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica Ambientale limitata alla sola attività di falegnameria, con esclusione delle attività di incollaggio e verniciatura di manufatti in legno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia, sostenendo che essa avrebbe illegittimamente limitato l’autorizzazione alla sola falegnameria, nonostante l’istanza originaria comprendesse anche incollaggio e verniciatura e la conferenza di servizi si fosse conclusa favorevolmente. È stata dedotta la violazione della legge n. 241/1990, per essersi il Comune discostato dall’esito della conferenza senza far valere tempestivamente il proprio dissenso e senza impugnare il provvedimento conclusivo; la violazione del d.m. 5 settembre 1994, poiché le lavorazioni vietate non sarebbero riconducibili alla falegnameria; il difetto di istruttoria e di motivazione; nonché l’eccesso di potere, per l’assenza di una ragione di interesse pubblico idonea a giustificare la limitazione dell’attività. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della determinazione comunale n. 612 del 18 novembre 2016, che aveva classificato come industria insalubre di prima classe le attività di verniciatura e incollaggio e aveva consentito la sola falegnameria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La lesione lamentata dalla società non derivava direttamente dall’Autorizzazione Unica Ambientale impugnata, ma dalla precedente determinazione del Comune di Ponza n. 612 del 18 novembre 2016, con la quale l’attività di cantieristica navale era stata classificata, quanto a verniciatura e incollaggio, come industria insalubre di prima classe, con conseguente inibizione delle relative lavorazioni e autorizzazione della sola falegnameria. Tale determinazione non era stata impugnata. Pertanto, anche l’eventuale annullamento dell’autorizzazione provinciale non avrebbe potuto condurre al rilascio di un’autorizzazione comprendente incollaggio e verniciatura, poiché la Provincia avrebbe comunque dovuto conformarsi alla classificazione comunale non contestata. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 14 e seguenti l. 241/1990

    La conferenza di servizi costituisce il procedimento unitario nel cui contesto sono acquisiti e coordinati gli apporti delle amministrazioni partecipanti; tuttavia, nel caso deciso, la questione è stata definita sul piano processuale per la mancata impugnazione dell’atto comunale che aveva concretamente determinato la limitazione dell’attività.

  • art. 7, comma 4, d.P.R. 59/2013

    Disciplina il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale mediante conferenza di servizi; il TAR non ha esaminato nel merito la dedotta violazione della disciplina procedimentale.

  • d.m. 5 settembre 1994

    La classificazione delle attività insalubri prevista dal decreto è stata posta a fondamento della determinazione comunale non impugnata, ritenuta l’atto direttamente lesivo.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non avrebbe arrecato alla ricorrente alcuna utilità concreta.

Massime di principio

  • Sussiste difetto di interesse quando l’annullamento dell’atto impugnato non può attribuire al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, perché l’effetto lesivo dipende da un diverso atto amministrativo presupposto non impugnato.
  • Quando un provvedimento finale recepisce una limitazione già stabilita da un precedente atto autonomamente lesivo, il destinatario deve impugnare anche quest’ultimo; la sola impugnazione dell’atto finale è inammissibile se il suo annullamento non consentirebbe di rimuovere la limitazione sostanziale.
  • L’amministrazione procedente, nel rilasciare un titolo autorizzatorio, non può prescindere da una classificazione o da un divieto già stabiliti da un’altra amministrazione competente con atto non contestato, sicché l’annullamento del titolo finale non imporrebbe il rilascio di un’autorizzazione incompatibile con tale atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di serviziLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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