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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento dell’avviso orale del Questore di Frosinone del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Frosinone ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale contestando, con i primi quattro motivi, l’errata valutazione dei fatti, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’insussistenza di una pericolosità sociale attuale e concreta. Ha dedotto che mancavano una condanna penale, la frequentazione di ambienti criminali, la reiterazione di delitti gravi e un’attività lavorativa irregolare o assente; ha inoltre sostenuto che non ricorressero specifici addebiti né una personalità incline a comportamenti antisociali o antigiuridici. Ha censurato, in particolare, la mancata considerazione dell’archiviazione del procedimento per appropriazione indebita e l’irrilevanza degli ulteriori elementi posti a fondamento della misura, riguardanti l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e l’inosservanza di un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che l’avviso orale abbia natura eminentemente cautelare e preventiva, non repressiva, e costituisca la misura più tenue prevista dal d.lgs. 159/2011, sostanziandosi, in assenza di prescrizioni aggiuntive, nell’invito a tenere una condotta conforme alla legge. Per la sua adozione non occorre una condanna penale né l’accertamento definitivo di un reato: sono sufficienti elementi di fatto circostanziati, anche indiziari, idonei a delineare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici e a fondare un giudizio di pericolosità sociale. Nel caso concreto, il quadro complessivo degli elementi indicati dal Questore è stato ritenuto sufficiente. L’archiviazione per appropriazione indebita non impediva la considerazione preventiva della condotta, poiché era stata disposta in ragione della pendenza di una lite civile sulla debenza delle somme e non per estraneità del ricorrente ai fatti o insussistenza del reato. Inoltre, l’accertamento penale non ha valore assoluto ai fini della misura, salvo le assoluzioni perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, ipotesi non ricorrenti. Quanto all’inosservanza della sospensione dell’autorizzazione amministrativa, il provvedimento, sebbene impugnato, era valido, efficace e immediatamente vincolante; l’addebito era stato inoltre corroborato da un decreto di condanna per la violazione dell’art. 650 c.p. La condotta relativa ai prodotti recanti segni falsi o mendaci è stata ritenuta, anche da sola, idonea a giustificare l’avviso orale, senza che il ricorrente avesse fornito elementi adeguati per dimostrarne l’insussistenza o l’inconferenza. Il quinto motivo è stato respinto perché l’avviso orale, quale atto monitorio fondato su esigenze di prevenzione e di intervento urgente, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La norma individua le categorie soggettive cui possono applicarsi le misure di prevenzione; l’inquadramento può fondarsi su elementi di fatto circostanziati, anche di natura indiziaria, idonei a delineare una propensione a comportamenti antigiuridici.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge.

    L’avviso orale è una misura preventiva e monitoria, non repressiva; in assenza delle prescrizioni aggiuntive previste dal comma 4, impone soltanto l’osservanza della legge e può essere adottato sulla base di indizi, senza necessità di una condanna penale definitiva.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’avviso orale, considerato l’intervento preventivo e urgente dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 650 c.p.

    La condanna per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità è stata considerata elemento corroborante l’addebito di violazione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura cautelare, preventiva e monitoria, non repressiva, e mira a prevenire future condotte illecite, non a punire comportamenti pregressi.
  • Per adottare un avviso orale non è necessario l’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato né una condanna; è sufficiente un quadro di elementi di fatto circostanziati, anche indiziari, dal quale sia ragionevolmente desumibile una propensione a comportamenti antigiuridici e una potenziale pericolosità sociale.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non preclude automaticamente la valutazione della condotta nell’ambito dell’avviso orale, quando l’archiviazione non sia fondata sull’estraneità dell’interessato ai fatti o sull’insussistenza del reato, ma su ragioni diverse; restano comunque irrilevanti, ai fini della prevenzione, le assoluzioni perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso.
  • L’inosservanza di un provvedimento amministrativo immediatamente efficace e vincolante può costituire elemento idoneo a fondare il giudizio di pericolosità sociale, anche se il provvedimento è stato impugnato, finché non sia stato annullato o sospeso.
  • L’avviso orale non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. 241/1990, in ragione della sua natura monitoria e dell’esigenza preventiva e urgente sottesa all’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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