Cassazione Civile, Ordinanza n. 37722/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la rendita catastale di un parco eolico ubicato in Pietragalla, fissandola in euro 2.167,00 ed escludendo la torre eolica dalla nozione di beni "imbullonati" ai fini dell’esenzione dalla stima. La società contribuente aveva impugnato l’atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo che le torri eoliche, per caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, dovessero essere comprese nella stima catastale come costruzioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell’art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015, sostenendo che la nuova disciplina esclude dalla rendita catastale dei fabbricati speciali i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, sicché la torre eolica, quale componente essenziale ma strumentale alla produzione di energia, non doveva essere assoggettata a stima; ha anche contestato il richiamo della CTR alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012, ritenuta non compatibile con la disciplina sopravvenuta. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, lamentando che il giudice di merito avesse dato rilievo a profili secondari quali la motivazione dell’atto e la nozione di DOCFA. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto dei primi due motivi e l’inammissibilità del terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata perché ridetermini la rendita catastale dell’impianto eolico escludendo il valore delle torri, in applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la torre eolica, in un ordinario impianto eolico, è una componente essenziale e funzionalmente inserita nel processo di produzione dell’energia elettrica, e dunque rientra tra gli elementi impiantistici sottratti alla stima catastale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge per i motivi di ricorso per cassazione.
art. 1, commi 21-24, l. n. 208 del 2015
Introduce, per gli immobili a destinazione speciale e particolare censiti nei gruppi D ed E, una stima diretta che considera suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
"Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La Corte ne dà lettura sostanziale, centrata sulla funzione produttiva del bene e non sulla sua mera struttura o infissione al suolo; perciò anche un elemento strutturalmente integrato può essere escluso dalla stima se è funzionale al processo produttivo.
art. 832 c.c.
Richiamato dalla CTR per sostenere l’immobilizzazione al suolo delle torri; la Corte di cassazione non aderisce a tale impostazione, ritenendola non decisiva ai fini catastali dopo la legge del 2015.
art. 10 l. n. 212 del 2000
È invocato nel terzo motivo, ma la doglianza resta assorbita dall’accoglimento dei primi due.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Richiamato come precedente intervento di interpretazione autentica sul computo in rendita delle costruzioni stabili connesse al suolo e degli elementi mobili necessari all’attività industriale, nel quadro previgente.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Richiamato come norma che aveva fatto rinvio alle istruzioni della circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 in tema di stima catastale degli immobili speciali.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, il criterio decisivo non è la mera immobilizzazione materiale del manufatto, ma la sua funzione rispetto allo specifico processo produttivo.
- Devono essere esclusi dalla stima catastale non solo i beni facilmente amovibili, ma anche le componenti strutturalmente connesse al fabbricato quando siano impianti, macchinari o attrezzature funzionali alla produzione e non apportino un’utilità reddituale autonoma all’immobile.
- Per gli impianti eolici ordinari, la torre di sostegno integra una componente essenziale dell’aerogeneratore e, in quanto funzionale alla produzione di energia elettrica, va sottratta al computo della rendita catastale come "componente impiantistica".
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su criteri incompatibili con la disciplina sopravvenuta, la censura è di violazione o falsa applicazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie, non già di mero apprezzamento fattuale.
- Le circolari amministrative non possono prevalere sulla lettura della norma di legge quando questa abbia introdotto un diverso criterio legale di determinazione della rendita catastale.
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