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Sentenza

Sentenza n. 1434/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore della Provincia di Messina con nota prot. n. Div.II/Cat. 2°/Div.Ant./-OMISSIS-, del -OMISSIS-successivo, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente “il divieto di accesso ai pubblici esercizi denominati «-OMISSIS-», «-OMISSIS-.», «-OMISSIS-» e «-OMISSIS-»”, tutti siti nel Porto di -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-– isola di -OMISSIS-, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei suddetti pubblici esercizi, per una durata che, si ritiene congruo fissare in anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto, anche istruttorio, connesso, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202502523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso a quattro pubblici esercizi situati nel porto e divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, disposto per un anno dal Questore di Messina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO urbano adottato dopo una rissa verificatasi presso un ristorante sito in un'area portuale a elevata affluenza turistica. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e il travisamento dei fatti, sostenendo di essere intervenuto soltanto per difendere il figlio e di essere stato a sua volta aggredito. Secondo il ricorrente, pur sussistendo il dato oggettivo della denuncia per rissa, sarebbe mancata una valutazione concreta e attuale della pericolosità per la sicurezza pubblica, non potendo il giudizio fondarsi sul solo episodio né in assenza di precedenti. In secondo luogo, ha lamentato che il divieto gli avrebbe impedito di raggiungere la propria abitazione, adiacente al locale, in violazione dell'obbligo di individuare modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro. In terzo luogo, ha contestato l'estensione del divieto ad altri esercizi commerciali estranei ai fatti, deducendo violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, contestando l'urgenza addotta dall'Amministrazione e sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla valutazione prognostica della pericolosità. L'Amministrazione ha sostenuto che le immagini di videosorveglianza e gli accertamenti di polizia documentavano il coinvolgimento attivo del ricorrente nella rissa, con uso di calci e pugni e ferimento di più persone. In corso di giudizio il ricorrente ha inoltre dedotto un rapporto di lavoro sopravvenuto presso il ristorante, chiedendo cautelarmente la sospensione dell'atto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti oggettivi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017: il ricorrente era stato denunciato per il reato di rissa, riconducibile ai delitti non colposi contro la persona, e la denuncia rileva quale fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria, senza necessità di un previo accertamento penale definitivo. Ha inoltre ritenuto sussistente il presupposto sostanziale della pericolosità attuale per la sicurezza pubblica. Le annotazioni di polizia e le immagini di videosorveglianza mostravano che il ricorrente non si era limitato a separare i contendenti, ma si era unito attivamente alla colluttazione, colpendo altri partecipanti e alimentando anche una seconda fase dello scontro. Tali elementi, unitamente alla gravità delle condotte, ai ferimenti, al contesto portuale caratterizzato da numerosi esercizi pubblici e dalla presenza di giovani e turisti, sostenevano un giudizio prognostico di possibile reiterazione secondo la logica del "più probabile che non". Il Collegio ha escluso il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, ritenendo adeguata la motivazione del Questore, non limitata alla mera denuncia ma riferita alla concreta condotta e al contesto territoriale. Ha respinto anche le censure relative all'estensione territoriale e alla libertà di circolazione: l'art. 13-bis consente il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali interdetti e non impone una delimitazione metrica, purché l'area sia collegata ai luoghi dei fatti e alla finalità preventiva. Il divieto non impediva il transito necessario per raggiungere la residenza e aveva durata minima di un anno, risultando quindi proporzionato. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni di urgenza connesse alla necessità di prevenire la reiterazione di condotte violente e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica; inoltre, il ricorrente non aveva indicato elementi partecipativi idonei a modificare l'esito. Il rapporto di lavoro presso il locale, sopravvenuto all'adozione del DASPO, è stato ritenuto irrilevante per il giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48

    «Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio [...] qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati»; «Il divieto [...] non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni» e deve prevedere modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.

    La norma richiede tre condizioni: denuncia negli ultimi tre anni; riconducibilità della denuncia a una delle fattispecie criminose previste; valutazione prognostica di un pericolo attuale per la sicurezza. La denuncia rileva come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria e non richiede un accertamento penale definitivo. Il divieto può comprendere lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali e l'autorità deve perimetrare l'area in rapporto ai luoghi dei fatti, senza necessità di una delimitazione metrica puntuale.

  • art. 588 c.p.

    La denuncia per rissa integra, ai fini dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, il riferimento a un delitto non colposo contro la persona rilevante per l'adozione della misura preventiva.

  • artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del DASPO deve dare conto degli elementi istruttori e del giudizio prognostico di pericolosità; nel caso concreto tali obblighi sono stati ritenuti assolti attraverso il richiamo alle immagini di videosorveglianza, alle annotazioni di polizia, alla condotta violenta e al contesto territoriale.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando le esigenze di necessità e urgenza, proprie della prevenzione di ulteriori condotte violente e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, impongano un intervento immediato.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando, completati contraddittorio e istruttoria e sentite le parti, sussistano i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione del DASPO urbano ex art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 sono necessari: la denuncia, negli ultimi tre anni, per una delle fattispecie criminose previste dalla norma; la riconducibilità della denuncia a una delle ipotesi tipiche contemplate; e una valutazione prognostica, concreta e attuale, secondo la quale dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica.
  • La denuncia richiesta dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 rileva come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria e non presuppone un accertamento penale definitivo né la prova compiuta della responsabilità dell'interessato, trattandosi di una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria.
  • Il giudizio di pericolosità richiesto per il DASPO urbano non può esaurirsi nel richiamo alla denuncia o al singolo fatto-reato, ma deve essere dinamico e prognostico e considerare, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, la possibilità di ulteriori condotte lesive della sicurezza pubblica. È sufficiente una valutazione probabilistica fondata sulla logica del "più probabile che non".
  • Il divieto di accesso può estendersi al divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali interdetti e può comprendere più esercizi limitrofi quando l'estensione sia collegata ai luoghi dei fatti e adeguatamente giustificata dalla necessità di prevenire lo spostamento o la reiterazione del pericolo; non è necessaria una delimitazione metrica di dettaglio.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di una misura preventiva di pubblica sicurezza è legittima quando l'Amministrazione motivi l'urgenza con la necessità concreta e attuale di impedire la reiterazione di condotte violente e di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il vizio non è comunque dimostrato mediante una doglianza generica, senza indicazione degli elementi che il destinatario avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto mutare l'esito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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