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Sentenza

Sentenza n. 15618/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9981/2024, pubblicata in data 9 ottobre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 8190/2023;

Giustizia amministrativa202513105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9981/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per il servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9981/2024, pubblicata il 9 ottobre 2024 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 8190/2023. Quel giudice aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione in relazione al servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2020/2021 e all’accredito di euro 500,00 annui, per un importo complessivo indicato nel titolo di euro 500,00. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza; il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo documentati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la persistente mancata esecuzione, non contestata dall’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica per l’importo riconosciuto dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, salvo che vi abbia già provveduto anche parzialmente. Ha precisato che in sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che agirà, anche mediante delega e senza compenso, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 650,00 per spese e competenze, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’attestazione di conformità all’originale - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accolta sulla base della documentazione che dimostra l’esistenza del giudicato e dei presupposti dell’actio iudicati, unitamente alla mancata esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta il passaggio in giudicato del titolo e la sua mancata esecuzione, e l’amministrazione non contesta tali circostanze, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’intervento subordinato alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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