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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10304/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Loria ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della continuazione tra due sentenze (condanna per rapina del 22/03/2018 relativa al fatto del 06/08/2016 a Gallicano nel Lazio e condanna per estorsione e procurata inosservanza di pena aggravate dal metodo mafioso del 23/04/2019 relative al 14/07/2016 a Roma). Ha dedotto violazione di legge (art. 81, secondo comma, c.p., e art. 671 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'unitarietà del disegno criminoso, della contiguità temporale e di elementi probatori acquisiti in sede di cognizione (in particolare le dichiarazioni del collaboratore Fragalà Sante che avrebbero dimostrato lo spostamento del Loria e la sua messa a disposizione del clan, nonché l'accordo fra famiglie mafiose), e che la Corte avrebbe valorizzato indebitamente la versione difensiva limitando il contributo personale di Loria a un episodio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecitava valutazioni di merito estranee al sindacato di legittimità. Ha richiamato i principi interpretativi dell'art. 81, comma secondo, c.p.: la continuazione richiede un "medesimo" disegno criminoso originario, con una programmazione iniziale dei reati almeno nelle linee essenziali; la mera analogia o la contiguità temporale non sono sufficienti. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogiche le argomentazioni del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'unitarietà del disegno: Loria, in un breve arco temporale, avrebbe partecipato in modo contingente e non organico a un episodio estorsivo collegato al gruppo Fragalà e successivamente avrebbe commesso una rapina distinta, con partecipanti diversi e senza emersione dell'aggravante mafiosa. Le dichiarazioni del collaboratore non erano state portate in modo autosufficiente nel ricorso e non dimostravano in modo decisivo la programmazione unitaria. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione richiede un "medesimo" disegno criminoso originario, con una programmazione iniziale della pluralità di reati almeno nelle linee essenziali; la contiguità temporale e la mera analogia non sono di per sé sufficienti.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma citata quale parametro di impugnazione in cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; il ricorso però non può essere finalizzato a una rivalutazione dei fatti che esula dal sindacato di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. occorre dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario originario: non basta la somiglianza dei reati o la loro vicinanza temporale.
  • Devono emergere indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta affini, sistematicità, abitudini programmate di vita e la pianificazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo reato.
  • La distanza temporale significativa può essere un indizio negativo per la continuazione: più aumenta il distacco temporale, più si riducono le probabilità di ravvisare un progetto unico.
  • In sede di cassazione non è ammesso un sindacato di merito volto a rivedere le valutazioni fattuali motivate del giudice di merito; ricorsi che richiedono tale rivalutazione sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o altri elementi probatori devono essere prodotti in modo autosufficiente e decisivo laddove si fondi su di esse il ricorso: altrimenti il loro richiamo è insufficiente a ribaltare le valutazioni del giudice di merito.
  • Se un episodio non presenta le stesse aggravanti (es. metodo mafioso) né partecipanti collegati al medesimo gruppo, è più difficile collegarlo a un disegno unitario anche se temporalmente vicino ad altri reati.

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